Ottemperanza al giudicato e Carta Docente: termine e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2992 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza al giudicato quando l’amministrazione, ritualmente notificato il titolo, non abbia adempiuto entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e non abbia effettuato pagamenti neppure parziali. L’assenza di contestazione sull’an e sul quantum da parte dell’amministrazione resistente consente di dichiarare la fondatezza del ricorso. Al Ministero inadempiente va assegnato un nuovo termine per il pagamento integrale e, per il caso di ulteriore inerzia, va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con competenza e modalità indicate in motivazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva condannato il Ministero al riconoscimento in favore della ricorrente del beneficio economico della “carta elettronica” per l’aggiornamento professionale, nella misura annua prevista dalla legge, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2021/22 nel rispetto dei vincoli di legge. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato a mezzo PEC al Ministero, che lo aveva ricevuto in data 19 ottobre 2023.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento dell’importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese. Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e ritualmente notificato, decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dalla legge e persistente inerzia dell’amministrazione.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato e l’inottemperanza accertata. Al Ministero è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari con spese a carico dell’amministrazione inadempiente, e trasmetterà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato successivamente secondo la normativa applicabile. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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