Autotutela sul silenzio assenso per falsa dichiarazione sulla disponibilità dell’area (TAR Trentino-Alto Adige n. 245 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso presuppone la sussistenza dei presupposti sostanziali dell’istanza, tra cui la produzione della documentazione prescritta e la completezza dei requisiti dichiarati. L’omissione di un fatto rilevante in un’autocertificazione equivale a dichiarazione falsa. Di fronte a una rappresentazione infedele della realtà, rilevante ai fini del provvedimento ampliativo, l’interesse pubblico all’eliminazione del titolo illegittimo ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 è in re ipsa, non potendo l’interessato vantare alcun affidamento sulla persistenza di un titolo ottenuto inducendo in errore l’amministrazione. L’amministrazione che apprenda da un terzo interessato circostanze contrarie al titolo è tenuta a valutarle, anche sotto il profilo dei rapporti civilistici, senza che ciò integri difetto assoluto di attribuzione. L’annullamento d’ufficio non viola il giudicato che abbia accertato la sola formazione del silenzio assenso, quando il vizio posto a base dell’autotutela sia emerso successivamente ed estraneo a quel processo.

Il Fatto

La società ricorrente e un operatore telefonico presentavano istanza congiunta per l’installazione di una stazione base su un edificio condominiale. Decorso il termine, si formava il silenzio assenso; il successivo diniego veniva annullato dal TAR con sentenza, non appellata, che accertava l’avvenuta formazione del titolo tacito. Dopo la pubblicazione, il condominio diffidava il Comune, rilevando che le opere avrebbero interessato, oltre al sottotetto in locazione, anche il tetto comune, mai assentito dall’assemblea.

Il Comune avviava il procedimento di secondo grado e annullava in autotutela l’autorizzazione. La società impugnava il provvedimento con due ricorsi, chiedendone rispettivamente l’annullamento e la declaratoria di nullità, per difetto assoluto di attribuzione, violazione del giudicato e carenza dei presupposti dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi per connessione, qualificando quello proposto in via di nullità come strumentale a evitare la soccombenza nel primo giudizio. Respinta l’eccezione di tardività: la piena conoscenza del provvedimento si è formata solo con la trasmissione degli allegati mancanti, successiva all’istanza di accesso formulata in sede procedimentale; il ricorso è quindi tempestivo.

Quanto alla costituzione dei condomini, essa è ammissibile: gli stessi, notificatari del ricorso, sono controinteressati e non intervenienti, titolari di un interesse attuale e concreto alla conservazione dell’atto. L’amministratore può costituirsi senza delibera assembleare, rientrando il potere negli atti conservativi delle parti comuni ai sensi degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., come confermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.

Nel merito, la sentenza che aveva accertato il silenzio assenso non è violata: essa aveva espressamente ammesso l’esercizio dell’autotutela, e il vizio posto a fondamento del provvedimento — la non veritiera dichiarazione sulla disponibilità dell’area — è emerso solo dopo, con la diffida del condominio. Il difetto assoluto di attribuzione è escluso: l’amministrazione, sollecitata da un terzo interessato, deve valutare anche i profili civilistici incidenti sul rapporto pubblicistico.

Il Collegio ritiene integrata la violazione di legge: l’istanza attestava la disponibilità dell’area e la conformità del progetto, ma la relazione tecnica prodotta in corso di procedimento ammetteva che le opere insistevano anche sulle parti comuni. Il contratto di locazione, inoltre, era sottoposto a condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione, cosicché al momento della domanda la disponibilità non sussisteva. Sussiste l’interesse pubblico alla rimozione del titolo e risulta compiuta la ponderazione degli interessi, prevalendo quello del condominio e quello urbanistico-paesaggistico.

I ricorsi sono pertanto rigettati, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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