Segnalazione SIC legittima con preavviso provato da log postali (ABF Collegio di Roma n. 2871 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione di un nominativo in un sistema di informazioni creditizie presuppone la veridicità sostanziale dell’inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali, tra cui l’obbligo di preavvisare il cliente della prima segnalazione pregiudizievole. Il preavviso è atto recettizio e spetta all’intermediario segnalante dimostrare che il cliente sia stato posto nelle condizioni di conoscerlo, almeno quindici giorni prima della segnalazione. Tale prova non è soggetta a requisiti di forma e può essere raggiunta mediante presunzioni semplici. I log di consegna del servizio postale utilizzato, in presenza di elementi convergenti, sono idonei a provare la ricezione del preavviso anche in mancanza del barcode.

Il Fatto

La ricorrente aveva acceso nel 2019 un prestito finalizzato e si era rivolta all’Arbitro lamentando l’illegittimità di una segnalazione negativa in un SIC, per non aver ricevuto l’obbligatoria comunicazione di preavviso. Chiedeva quindi la cancellazione delle segnalazioni.

L’intermediario riferiva di aver inviato il preavviso del 1.6.2022 a mezzo posta all’indirizzo dichiarato in contratto e, quanto alla seconda missiva del 24.7.2024, di averla depositata nell’area riservata della ricorrente, previa email. Sosteneva che la prova della ricezione potesse desumersi da elementi convergenti e chiedeva il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la legittimità della segnalazione richiede due presupposti: la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento, non contestata, e il rispetto delle prescrizioni procedurali, contestato sotto il profilo della mancata ricezione del preavviso ex art. 5, comma 6 del nuovo Codice.

La funzione del preavviso è rendere edotto l’interessato delle conseguenze dell’inadempimento, consentendogli di sanarlo prima dell’iscrizione nelle banche dati. Esso deve intervenire almeno quindici giorni prima della segnalazione e spetta all’intermediario provarne la ricezione, potendo ricorrere a presunzioni semplici, non essendo previsto alcun requisito di forma.

Quanto al preavviso del 1.6.2022, l’intermediario produce una schermata da cui risulta la consegna in data 14.6.2022, con presa in carico il 2.6.2022, all’indirizzo contrattuale. Il Collegio ritiene che la prova possa raggiungersi, anche in mancanza del barcode, in presenza congiunta di almeno due elementi: la coincidenza della data indicata dal vettore con quella del preavviso, la corrispondenza del numero di contratto e una data di recapito compatibile con l’emissione. Nel caso concreto tali circostanze ricorrono.

In conformità ai precedenti specifici (Collegio di Roma n. 19501/2021 e n. 2504/2023), il Collegio afferma che i log rilasciati per il servizio Posta Time sono idonei a provare la consegna, anche in virtù della corrispondenza tra il codice identificativo in tabella e quello riportato sulla missiva. Non può quindi presumersi che il cliente fosse ignaro della morosità e delle relative conseguenze in termini di segnalazioni.

Il ricorso è pertanto respinto, con rigetto della richiesta di cancellazione, in conformità all’orientamento consolidato (Collegio di Milano n. 647/2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *