Rimodulazione del debito e usura sopravvenuta: la rinegoziazione non rinnova il contratto (ABF Collegio di Roma n. 2872 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rimodulazione del debito residuo che riduca la rata mensile e allunghi il piano di ammortamento non integra novazione del contratto di finanziamento, ma ne costituisce modificazione meramente integrativa, in assenza di animus novandi. Il tasso applicato va pertanto valutato con riferimento alla data di stipula del contratto originario e non a quella della rinegoziazione. È inammissibile la domanda di usura sopravvenuta, non essendo configurabile un superamento del tasso soglia successivo alla conclusione del contratto. Le richieste di pronunce costitutive e di condanna a un obbligo di facere infungibile esulano dalla competenza dell’Arbitro, che può tuttavia scrutinare il comportamento dell’intermediario sotto il profilo della correttezza e buona fede.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato un finanziamento di euro 30.000,00, di durata settennale, con TAN 16,24% e TAEG 18,58%. A gennaio 2025 chiedeva una rimodulazione del debito e l’intermediario predisponeva un nuovo piano di ammortamento. Il cliente lamentava che i tassi applicati fossero superiori ai tassi effettivi globali medi rilevati dalla Banca d’Italia e che l’intermediario pretendesse la differenza tra la rata originaria e quella ridotta, oltre a interessi che assumeva esorbitanti.

Chiedeva quindi all’Arbitro di intervenire, prospettando un’offerta a saldo e stralcio e domandando l’accertamento dell’applicazione di tassi usurari. L’intermediario eccepiva che il piano di rientro non costituiva né rimodulazione del piano originario né rinegoziazione del prestito, dovendosi fare riferimento alla sola data di stipula, e concludeva per il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva anzitutto che la domanda, così formulata, ha natura costitutiva: il ricorrente chiede un accertamento sull’usura e l’intervento dell’Arbitro perché accetti l’offerta a saldo e stralcio. Sul punto richiama il proprio orientamento, che ritiene inammissibili sia le richieste di condanna all’esecuzione di un obbligo di facere infungibile sia le domande di pronunce a carattere costitutivo.

Parimenti, i Collegi escludono in via generale un obbligo dell’intermediario di rinegoziare le condizioni contrattuali: la scelta è rimessa all’apprezzamento discrezionale della banca mutuante, sulla base di una valutazione insindacabile del merito creditizio, che deve però avvenire nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. La libertà imprenditoriale va esercitata secondo l’art. 1175 c.c. e la diligenza professionale dell’art. 1176, comma 2, c.c., con il conseguente dovere di adeguata assistenza e di sollecito riscontro al cliente. La domanda viene quindi riqualificata e scrutinata in ordine alla legittimità del comportamento dell’intermediario.

Nel merito, il Collegio accerta che il finanziamento originario prevedeva 84 rate mensili di euro 615,93 e che la richiesta di rimodulazione del gennaio 2025 diede luogo a una rinegoziazione del debito residuo, con riduzione della rata a euro 432,00 e allungamento del piano a 104 rate. Il ricorrente riteneva che tale accordo avesse effetto novativo e che da ciò discendesse l’usurarietà del tasso applicato.

La tesi non è condivisa. Il tenore testuale delle clausole fa propendere per la natura meramente integrativa del contratto precedente, non emergendo alcun animus novandi. Il Collegio richiama il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui l’atto con cui le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione e il differimento della scadenza non costituisce novazione e non estingue l’obbligazione originaria (Cass. civ. n. 16050/2013).

Quanto al superamento del tasso soglia, la domanda è prospettata in termini di usura sopravvenuta, la cui configurabilità è esclusa dall’orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7440/18) e della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 24675/2017). Il contratto sottoscritto nel novembre 2023 prevedeva un TAN del 16,24%, inferiore alla soglia di usura del periodo di stipula, pari al 18,63%. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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