Revocatoria bancaria: non durevolezza e consistenza spettano alla banca (Cass. civ. n. 5847/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella revocatoria fallimentare delle rimesse su conto corrente bancario resta ferma la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.
Sono revocabili le rimesse che costituiscono pagamento di un credito liquido ed esigibile, perché affluite su conto scoperto o, nei limiti dello sconfinamento, oltre l’affidamento concesso.
La riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria prevista dall’art. 67, comma 3, lett. b), legge fall. costituisce un fatto impeditivo della revocatoria.
L’allegazione e la prova di tale fatto spettano alla banca convenuta, non alla procedura che agisce in revocatoria.
Il Fatto
Una società in amministrazione straordinaria esercitava contro una banca un’azione revocatoria fallimentare per ottenere la restituzione di rimesse effettuate sul conto corrente nell’ultimo anno o, in subordine, nell’ultimo semestre precedente l’apertura della procedura. La domanda subordinata riguardava rimesse per 859.297,49 euro.
I giudici di merito respingevano la domanda ritenendo che la procedura non avesse allegato e provato, oltre alla natura solutoria delle rimesse, anche la loro idoneità a ridurre in modo consistente e durevole l’esposizione debitoria verso la banca. La procedura ricorreva per cassazione contestando tale distribuzione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce anzitutto l’evoluzione della disciplina delle rimesse bancarie. Nel regime anteriore alla riforma del 2005-2006, la giurisprudenza distingueva tra rimesse solutorie e ripristinatorie. Le prime, effettuate su conto scoperto o per la parte eccedente l’affidamento, costituivano pagamenti di crediti esigibili e potevano essere revocate. Le seconde, effettuate entro i limiti dell’affidamento, ripristinavano invece la provvista disponibile e non costituivano pagamento.
La riforma ha introdotto, nell’art. 67, comma 3, lett. b), legge fall., l’esenzione per le rimesse che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria. La Corte respinge però l’interpretazione secondo cui tale disposizione avrebbe creato un’autonoma fattispecie di revocatoria, rendendo irrilevante la precedente distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
Secondo la decisione, il comma 3 deve essere letto insieme al comma 2 dell’art. 67. La revocabilità presuppone anzitutto un pagamento di debito liquido ed esigibile. La rimessa è quindi revocabile solo quando abbia natura solutoria. Il comma 3 non individua nuovi fatti costitutivi dell’azione, ma introduce ipotesi eccezionali di esenzione rispetto ad atti che sarebbero altrimenti revocabili.
Ne deriva una precisa conseguenza sulla distribuzione dell’onere probatorio. La non consistenza o la non durevolezza della riduzione dell’esposizione costituiscono fatti impeditivi della revocabilità. Ai sensi dei principi generali, spetta pertanto alla banca convenuta allegarli e provarli.
La Corte osserva inoltre che sarebbe contraddittorio imporre alla procedura di individuare e provare la durevolezza e consistenza delle singole rimesse quando la stessa giurisprudenza consente all’attore di indicare le rimesse compiute in un determinato periodo e il loro importo complessivo, senza necessità di individuare analiticamente ogni singolo versamento revocabile.
La Decisione
- Resta valida la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
- La revocatoria presuppone che la rimessa costituisca pagamento di un debito liquido ed esigibile.
- L’art. 67, comma 3, lett. b), legge fall. disciplina un’esenzione, non una fattispecie autonoma di revocatoria.
- La non consistenza e la non durevolezza della riduzione dell’esposizione costituiscono fatti impeditivi.
- L’onere di allegarli e provarli grava sulla banca convenuta.
- La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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