Preavviso di segnalazione in area riservata: il messaggio generico non basta (ABF Collegio di Roma n. 1012 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione negativa nei sistemi di informazioni creditizie è legittima sotto il profilo sostanziale quando è provata la veridicità del fatto di inadempimento, anche consistente nel mero ritardo nel pagamento delle rate. Il preavviso di segnalazione costituisce invece requisito di legittimità del trattamento e il relativo onere della prova grava sull’intermediario. Il preavviso pubblicato in un’area riservata del sito si considera conosciuto solo se accompagnato da un messaggio che allerti il cliente circa la presenza di una comunicazione importante a lui destinata. Un avviso che si limiti a segnalare la pubblicazione di un nuovo documento in area clienti, senza richiamare l’importanza o il contenuto della comunicazione, non è conforme al Codice di condotta e non assolve l’onere probatorio.
Il Fatto
La parte ricorrente chiede la cancellazione delle segnalazioni negative disposte dall’intermediario presso due distinte banche dati private di informazioni creditizie. Sostiene che le segnalazioni siano illegittime sotto il profilo sostanziale, per difetto di una valutazione complessiva della sua situazione economica, e sotto il profilo formale, per mancanza del preavviso di segnalazione.
L’intermediario resistente replica che le segnalazioni sono state disposte dopo numerosi ritardi nel pagamento delle rate di un finanziamento e che il preavviso è stato trasmesso mediante caricamento nell’area personale di home banking, seguito dall’invio di un messaggio di testo al numero mobile indicato dalla parte ricorrente, modalità accettata in sede di stipula del contratto. Chiede quindi il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto il profilo sostanziale. Le visure prodotte evidenziano che dal novembre 2022 la posizione della parte ricorrente è segnalata come “incaglio”, con ritardi non regolarizzati. L’estratto conto documenta che dall’aprile 2021 tutte le rate sono state pagate in ritardo e che a novembre 2022 la parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine. Richiamando il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati e la consolidata giurisprudenza dei Collegi territoriali, il Collegio afferma che ai fini della legittimità sostanziale è necessaria e sufficiente la prova della veridicità dei fatti di inadempimento segnalati. Le segnalazioni risultano pertanto legittime sotto questo profilo.
La questione decisiva riguarda il preavviso. L’art. 5, co. 6, del Codice di condotta, approvato con provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 163 del 12 settembre 2019, impone all’intermediario che intenda procedere a una segnalazione negativa di avvisare il cliente almeno quindici giorni prima, così da consentirgli di sanare la propria posizione. Secondo l’orientamento consolidato di quest’Arbitro, il preavviso è requisito di legittimità del trattamento, ha carattere recettizio e il suo onere probatorio grava sull’intermediario, che deve documentarne la ricezione. Non essendo previsto un requisito di forma, l’intermediario può avvalersi anche di presunzioni semplici.
Nel caso concreto il preavviso è stato caricato nell’area riservata il 14 ottobre 2022 e lo stesso giorno è stato inviato un messaggio di testo. L’allegato n. 1 del Codice di condotta chiarisce però che il preavviso si considera conosciuto quando la pubblicazione nell’area riservata sia accompagnata da un messaggio che allerti il cliente circa la presenza di una comunicazione importante a lui destinata. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, che considera dirimente, al fine di escludere una prova adeguata della ricezione, la circostanza che il messaggio di testo non contenga alcun riferimento all’importanza della comunicazione pubblicata.
Nel caso in esame il messaggio documentato informa soltanto della pubblicazione di un nuovo documento in area clienti e invita a consultare i documenti, senza alcun riferimento all’importanza della comunicazione né al suo contenuto di preavviso di segnalazione. Esso non è dunque conforme alle previsioni del Codice di condotta. Il Collegio esclude che l’intermediario abbia assolto all’onere di documentare la ricezione del preavviso e accerta l’illegittimità delle segnalazioni per difetto del presupposto formale, disponendo la cancellazione e la condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento della parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.