Mancata consegna foglio informativo non impedisce eccezione di prescrizione (ABF Collegio di Palermo n. 3925 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni fruttiferi postali, la mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del titolo. Resta salva, in presenza di idonea domanda, la possibilità di stigmatizzare l’omissione sotto il profilo della responsabilità precontrattuale o dell’inadempimento. Tuttavia, ove la pretesa risarcitoria si fondi su una condotta risalente a epoca anteriore al limite temporale di competenza dell’Arbitro, la domanda esula dalla sua cognizione. Sul punto rileva il termine prescrizionale fissato dall’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, pari a dieci anni dalla data di scadenza del titolo.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di due buoni fruttiferi postali della serie AA1, sottoscritti in data 22.02.2001 per un valore nominale di € 250,00 ciascuno, ne chiedeva la liquidazione allo sportello dell’intermediario oltre vent’anni dopo l’emissione. L’intermediario negava il rimborso eccependo l’intervenuta prescrizione. La ricorrente lamentava che i titoli non recavano alcuna indicazione della data di scadenza e che, al momento della sottoscrizione, l’intermediario aveva omesso di consegnare il foglio informativo.
Radicato il ricorso davanti all’ABF, l’intermediario eccepiva in via preliminare l’incompetenza ratione materiae e ratione temporis dell’Arbitro, sostenendo che i BFP sono prodotti finanziari disciplinati da normativa speciale e che le operazioni risalivano a epoca anteriore al limite di competenza. Nel merito chiedeva il rigetto, richiamando il D.M. 19/12/2000 e la legge n. 266/2005.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza ratione materiae. I BFP non sono prodotti finanziari suscettibili di collocamento ai fini del T.U.F., perché incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati. Sul punto richiama le decisioni del Collegio di coordinamento n. 5673/2013 e n. 4656/2022. Parimenti infondata, in via generale, è l’eccezione di incompetenza ratione temporis: la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto di credito alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti, anche se originato da contratti anteriori al limite temporale (richiamate Collegio di coordinamento n. 4656/2022 e Collegio di Napoli n. 12712/2022).
Nel merito, i titoli risultano emessi il 22.02.2001, recano la dicitura “A TERMINE” ma non la serie AA1 né la data di scadenza (22.02.2007). L’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 fissa la prescrizione decennale dalla scadenza del titolo. Il Collegio osserva che, anche accogliendo la tesi del dies a quo coincidente con la fine dell’anno solare di cessazione della fruttuosità — tesi disattesa dalla Suprema Corte con le pronunce n. 19243/2023 e n. 23006/2023, cui si è conformato il Collegio di coordinamento n. 6196/2024 — la prescrizione sarebbe comunque maturata entro la fine del 2017, ben prima della richiesta di liquidazione dell’11.11.2025.
Quanto alla mancata consegna del foglio informativo, l’intermediario non ne dà prova. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 11113/2025, secondo cui tale omissione non impedisce di eccepire la prescrizione decorrente dalla scadenza del BFP, come già affermato con la decisione n. 17814/2019. Resta salva la possibilità di far valere la responsabilità precontrattuale o l’inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e il dovere informativo.
Il Collegio rileva però che la ricorrente non ha chiesto espressamente il risarcimento del danno. Anche riqualificando in tal senso la domanda di rimborso (per un’interpretazione conforme, Collegio di coordinamento n. 2460/2023), nulla cambierebbe: essendo la prescrizione maturata alla fine del 2017, la violazione posta a fondamento della pretesa esula dall’ambito temporale di competenza dell’Arbitro. Sotto tale profilo l’eccezione di incompetenza ratione temporis è fondata. Il ricorso, pertanto, non è accolto.
Nota della Redazione
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