Revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. per errore di fatto e onere di specifica indicazione dei passaggi dell’atto di citazione nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 12534 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, tale da consentire al giudice di legittimità la completa cognizione della controversia senza necessità di accedere ad altre fonti. Tale requisito deve ritenersi rispettato anche quando si denunci la erronea interpretazione, da parte del giudice di merito, della domanda di revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., solo a condizione che il ricorrente indichi specificamente i passaggi dell’atto di citazione in revocazione che dimostrino la fondatezza della propria prospettazione. La generica allegazione dell’errore e la mera trascrizione delle conclusioni dell’atto di citazione non soddisfano l’onere imposto dall’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, dopo la soccombenza nel giudizio di appello avente ad oggetto la sua querela di falso contro la relazione di notificazione di un decreto ingiuntivo, proponeva domanda di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. Dinanzi alla Corte di appello, la ricorrente sosteneva che la sentenza era viziata da errore di fatto revocatorio, in quanto l’Ufficiale Giudiziario non si sarebbe recato all’indirizzo indicato nella relata. La Corte territoriale dichiarava l’impugnazione inammissibile, ritenendo che la doglianza si fondasse su un fatto storico (la presenza dell’Ufficiale Giudiziario in loco) che era stato però accertato e valutato dalla sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati rispettivamente sulla nullità della sentenza per erronea percezione della domanda e sulla fondatezza della revocazione. La Corte ha rilevato che entrambe le censure prospettavano errori interpretativi attribuiti alla Corte territoriale in relazione alle domande svolte nell’atto di citazione in revocazione.
Tuttavia, nel ricorso per cassazione non risultavano illustrati o trascritti gli specifici e rilevanti passaggi dell’atto di citazione in revocazione. La ricorrente aveva riportato solo le conclusioni dell’atto, senza ulteriore esplicazione, impedendo così alla Corte di valutare la fondatezza delle doglianze. La Corte ha richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. impone che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari per porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia, senza dover accedere ad altre fonti o atti del processo.
La Corte ha precisato che tali principi si applicano anche quando il ricorrente denunci la male interpretazione della propria domanda di revocazione o la male qualificazione degli errori di fatto dedotti come errori revocatori. Avendo la ricorrente omesso di assolvere a tale onere, non essendo possibile cogliere dal ricorso il contenuto in fatto e in diritto della domanda, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La Corte ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese processuali e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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