Frode informatica e bonifico su IBAN psp beneficiario non responsabile senza anomalie (ABF Collegio di Bologna n. 1880 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è legittimato passivo rispetto alle pretese del pagatore vittima di frode, in forza del contatto sociale qualificato che lo lega al cliente anche in assenza di un rapporto contrattuale diretto. Egli non è tuttavia tenuto a un obbligo generale di monitoraggio ex ante delle operazioni in entrata, né al blocco automatico del conto in difetto di anomalie macroscopiche e immediatamente percepibili. Ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010, l’ordine di bonifico va eseguito sulla base del solo codice identificativo unico (IBAN) fornito dall’ordinante, restando irrilevante la difformità rispetto al nominativo del beneficiario. La mancata produzione dell’SMS civetta e del registro chiamate impedisce di valutare la sofisticazione della truffa e l’affidamento incolpevole dell’utente.
Il Fatto
La società ricorrente espone che una propria esponente aveva ricevuto sull’utenza privata un SMS, apparentemente riconducibile alla banca, che segnalava un pagamento di € 899,00 eseguito con la carta associata al conto societario e indicava un numero da chiamare per il blocco. Nel corso della telefonata, protrattasi per circa due ore, l’interlocutore si presentava come operatore dell’intermediario e induceva l’utente a fornire dati e codici. Insospettitasi, la donna interrompeva la chiamata e contattava la filiale, scoprendo che era stato eseguito un bonifico in uscita di € 49.730,00 verso un conto acceso presso l’intermediario oggi convenuto.
La società chiedeva la restituzione della somma. L’intermediario eccepiva il difetto di legittimazione attiva e passiva, l’inammissibilità del ricorso per la denuncia penale per truffa già presentata e, nel merito, di aver bloccato il conto di destinazione appena segnalato, quando però gli importi erano già stati distratti. La ricorrente chiedeva la riunione con il ricorso proposto contro la propria banca.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di riunione. I due ricorsi, pur originando dal medesimo fatto storico, sono rivolti contro intermediari diversi e si fondano su autonome allegazioni di responsabilità, sicché la trattazione separata non espone a contrasto di giudicati né compromette l’istruttoria.
Superate le eccezioni preliminari, il Collegio riconosce la legittimazione attiva e passiva richiamando l’orientamento del Collegio di coordinamento n. 6886/2022: tra pagatore e psp del beneficiario sussiste un contatto sociale qualificato che attribuisce al ricorrente la veste di cliente anche verso quest’ultimo. Quanto alla pretesa litispendenza, si osserva che non può esservi tra il procedimento ABF, volto ad accertare responsabilità dell’intermediario, e il procedimento penale diretto a verificare la responsabilità di terzi.
Nel merito, la censura di tardività dell’intervento non regge: dalla documentazione risulta che il conto è stato bloccato alle ore 16:12 del 10 aprile 2025, poco dopo la segnalazione ricevuta alle 15:42, e che al momento della richiesta le somme erano già sostanzialmente distratte.
Il Collegio esclude poi che la dinamica del conto — accredito rilevante seguito da pressoché integrale svuotamento — imponesse un intervento preventivo. Richiamando il Collegio di Torino n. 6281/2025, si afferma che un obbligo di protezione sussiste solo in presenza di anomalie macroscopiche e immediatamente percepibili. Né può pretendersi un sistema che rilevi la discrasia tra nominativo e intestatario: per l’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010 e secondo il Collegio di coordinamento n. 162/2017, confermato dalla n. 6886/2022, i psp eseguono l’ordine sul solo IBAN e restano esenti da responsabilità se l’operazione vi è conforme.
Da ultimo, la mancata produzione dell’SMS civetta e del registro chiamate impedisce di valutare il grado di sofisticazione della truffa e l’affidamento incolpevole dell’utente, non essendo verificabile la riconducibilità del mittente all’intermediario. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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