Segnalazioni in SIC legittime con preavviso di quindici giorni prima della visibilità (ABF Collegio di Napoli n. 3421 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia costituisce requisito di validità della segnalazione stessa, la cui omissione ne determina la cancellazione. L’art. 5 del Codice Deontologico, come modificato dal Provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, impone che i dati relativi al primo ritardo siano resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato. L’onere di provare che il preavviso è giunto all’indirizzo del ricorrente grava sull’intermediario. Il servizio di spedizione con tracciatura satellitare GPS è idoneo a fornire tale prova, perché consente di associare tramite codice a barre la missiva prodotta in atti a quella effettivamente consegnata. La segnalazione resa visibile dopo il decorso dei quindici giorni dalla ricezione del preavviso è legittima.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento e aveva scoperto l’esistenza di segnalazioni pregiudizievoli a proprio carico nei sistemi di informazione creditizia, effettuate dal resistente. Contestava l’illegittimità delle segnalazioni per assenza del presupposto formale, ossia il prescritto preavviso, e chiedeva la cancellazione del proprio nominativo dai SIC oltre al risarcimento del danno. L’intermediario eccepiva la legittimità delle segnalazioni, precedute da apposito preavviso inviato all’indirizzo del ricorrente e regolarmente ricevuto, e richiamava il piano di rientro proposto dalla controparte e accettato.
Il Collegio, con la decisione n. 2286 del 12 marzo 2026, aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo illegittima la segnalazione in CTC per difetto del termine di quindici giorni. L’intermediario ha quindi formulato istanza di correzione, deducendo un mero errore materiale consistente nell’omessa considerazione di un documento già allegato alle controdeduzioni.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha eseguito le dovute verifiche e ha riscontrato l’errore materiale segnalato dall’intermediario, disponendo la correzione della motivazione e la sostituzione del relativo dispositivo. Il documento trascurato era la mail del gestore del SIC, dalla quale risultava che la segnalazione in CTC era visibile dal 10.08.2023, cioè ventotto giorni dopo la ricezione del preavviso.
Nel merito, la questione riguardava l’esistenza del presupposto formale delle segnalazioni effettuate nelle centrali rischi private. Il Collegio ha richiamato l’art. 5 del Codice Deontologico e il principio secondo cui l’invio del preavviso è requisito di validità della segnalazione, pena la sua cancellazione. Ha poi ricordato che, per l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 3089/2012 e della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14685 del 2017), grava sull’intermediario l’onere di provare che il preavviso è giunto all’indirizzo del ricorrente.
Nel caso concreto, la lettera contenente il preavviso, datata 1° luglio 2023, risultava recapitata il 13 luglio 2023 all’indirizzo indicato nel contratto di finanziamento e coincidente con quello del modulo di ricorso. Quanto al contenuto, sulla scorta del precedente rappresentato dalla decisione n. 7431/2025, il Collegio ha ritenuto la comunicazione valida ed efficace, perché idonea a consentire al destinatario di individuare il rapporto originario e di regolarizzare la propria posizione per evitare la segnalazione. Quanto alla prova della ricezione, il servizio di spedizione con tracciatura GPS è stato giudicato idoneo, a differenza del servizio Postel, e il codice a barre apposto sul preavviso coincideva con quello della certificazione di recapito estratta dal portale.
Verificata la tempestività, il Collegio ha considerato che, per Crif, la visibilità era iniziata il 31 agosto 2023, mentre per CTC il gestore aveva comunicato la visibilità dal 10 agosto 2023: in entrambi i casi erano decorsi i quindici giorni dalla ricezione del preavviso del 13 luglio 2023. Le segnalazioni sono state pertanto ritenute legittimamente effettuate e il ricorso non è stato accolto.
Nota della Redazione
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