Segni identificativi nell’elaborato e invalidità della prova concorsuale (TAR Toscana n. 729 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei pubblici concorsi costituisce segno di riconoscimento quell’elemento dell’elaborato dotato di carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero scritto, da cui si desume la volontà di rendere riconoscibile la prova. Ai fini dell’invalidità non occorre accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, essendo sufficiente la mera astratta possibilità che l’evento si avveri. La violazione dell’anonimato integra un vizio da pericolo astratto, sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza indagine sull’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione. La motivazione che dia conto dell’anomalia riscontrata e della radicale invalidità della prova è congrua e non affetta da difetto istruttorio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, partecipava al concorso straordinario indetto con D.D. n. 510/2020 per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica per la Regione Toscana, essendo stata autorizzata alla sessione suppletiva per motivi di salute connessi al contagio da Covid-19. Sosteneva la prova scritta il 17 maggio 2021, conseguendo il punteggio di 56/80.
La Commissione giudicatrice, in sede di correzione, decretava la radicale invalidità dell’elaborato per violazione del principio dell’anonimato, avendo riscontrato espressioni quali “Buongiorno” e “Non ho veramente più tempo, un saluto”. La ricorrente non veniva pertanto inserita nell’elenco dei superamenti né nella graduatoria di merito, e impugnava gli esiti chiedendo l’annullamento degli atti di esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso e affronta il nodo centrale dell’anonimato nelle prove concorsuali. Richiamando un indirizzo consolidato, osserva che il segno di riconoscimento va individuato in quegli elementi caratterizzati da “un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero scritto, da cui si desume la volontà e l’intenzionalità di rendere riconoscibile l’elaborato” (Cons. Stato n. 1740 del 2012).
Le espressioni inserite nella risposta erano del tutto decontestualizzate rispetto alla traccia, che chiedeva di trattare dal punto di vista fisico e matematico la composizione dei moti. Il Collegio ritiene non credibile la tesi difensiva secondo cui le locuzioni sarebbero state rivolte a una potenziale platea di interlocutori: esse manifestano l’intenzionalità di distinguere l’elaborato e di inviare un messaggio alla Commissione.
Il Tribunale ribadisce che non occorre verificare se il riconoscimento abbia in concreto sviato la correzione, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell’avverarsi di tale evenienza (Cons. Stato sez. VI n. 3747 del 2013; Sez. II parere n. 213 del 2011). Rileva l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, non la sua riconoscibilità effettiva (TAR Lazio n. 5712 del 2019; TAR Marche n. 628 del 2017): ciò che conta è la particolarità oggettivamente anomala rispetto alle ordinarie modalità di scrittura. La violazione dell’anonimato integra un vizio da pericolo astratto, sanzionato in via presuntiva (Adunanza Plenaria n. 26 del 2013).
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio lo ritiene infondato: la Commissione ha debitamente verbalizzato la valutazione nel merito delle conoscenze e la radicale invalidità derivante dalla violazione del principio di anonimato. Tale motivazione è congrua e risponde all’esigenza di garantire la par condicio tra i candidati e di evitare condizionamenti nell’attività di correzione.
Infine, il Collegio esclude l’affidamento della ricorrente, poiché l’esclusione è avvenuta contestualmente alla valutazione dell’elaborato e la candidata non è mai stata inserita nell’elenco dei superamenti. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 2.000,00.
Nota della Redazione
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