Segreto tecnico e commerciale nell’offerta: onere di individuazione analitica (TAR Veneto n. 1804 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottrazione all’accesso di parti dell’offerta tecnica costituisce eccezione alla regola della piena ostensibilità e va interpretata in senso rigoroso e restrittivo. L’operatore economico che invoca il segreto tecnico o commerciale deve provare, in modo analitico, la sussistenza dei requisiti dell’art. 98, primo comma, cod. proprietà industriale: segretezza, valore economico in quanto segreta, adozione di misure adeguate a mantenerla riservata. Non è ammissibile un’istanza sintetica e globale, formulata per categorie di informazioni, senza l’individuazione di specifici e ben determinati elementi dell’offerta. Spetta all’interessato, e non alla stazione appaltante, individuare e comprovare le informazioni riservate, non potendo l’amministrazione né il giudice sostituirsi a lui. In assenza di tale prova il diniego di oscuramento non presenta profili di irragionevolezza.
Il Fatto
Un consorzio di cooperative sociali partecipava a una gara europea indetta dalla Stazione Unica Appaltante, risultando aggiudicatario del lotto relativo a un servizio di asilo nido. Nel presentare l’offerta il concorrente riteneva che alcune parti della relazione tecnica esprimessero il know-how proprio e della consorziata esecutrice, maturato nell’esperienza, nella ricerca e nel sistema di gestione qualità; formulava quindi la dichiarazione ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 e produceva una versione parzialmente oscurata.
La stazione appaltante respingeva la richiesta, ritenendo non comprovati i presupposti dell’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 e osservando che la mera originalità dell’offerta non vale a configurare un segreto. Il concorrente impugnava il diniego con ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento del diritto all’oscuramento; la Provincia eccepiva l’inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati e resisteva nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui le ipotesi di esclusione dall’accesso sono tipiche e tassative, perché la sottrazione di documenti si pone in contrasto con i principi di imparzialità e trasparenza. L’art. 35, quarto comma, del d.lgs. n. 36/2023 subordina l’oscuramento a una dichiarazione motivata e alla prova che le informazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali, nozione mutuata dall’art. 98 cod. proprietà industriale.
Quanto al know-how, il Tribunale ne riprende la definizione come patrimonio di conoscenze frutto di esperienze e ricerca, capace di assicurare un vantaggio competitivo. La segretezza deve però avere carattere oggettivo: non basta invocare un generico rischio di divulgazione, occorrendo individuare oggetto, funzione e collegato vantaggio competitivo della conoscenza che si intende proteggere.
Richiamando anche la giurisprudenza eurounitaria, il Collegio ricorda che l’amministrazione non è vincolata alla semplice affermazione di riservatezza dell’offerente, ma deve esigerne la dimostrazione. Da ciò deriva il rigetto dell’istanza sintetica e globale, formulata per categorie di informazioni anziché in modo analitico e riferito a specifici elementi dell’offerta.
Nel caso concreto l’istante aveva chiesto l’oscuramento di ampie parti dell’offerta, motivando per categorie e senza precisare le ragioni della segretezza delle singole soluzioni. Le valutazioni della Provincia non presentano profili di irragionevolezza: metodologia pedagogica, refezione, pulizia e sanificazione, programmazione educativa e servizi migliorativi sono modalità riconducibili all’ordinaria gestione del servizio. Non risultano dimostrati né il valore economico della segretezza né misure adeguate, non bastando l’inserimento delle informazioni in un sistema qualità certificato.
Il Tribunale esclude quindi le censure di difetto di motivazione e istruttoria e di violazione del principio di proporzionalità: spetta all’interessato indicare le informazioni da oscurare, non all’amministrazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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