Scatti contributivi per indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia (TAR Sicilia n. 2119 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, attribuisce al personale delle forze di polizia, civili e militari, sei scatti contributivi del 2,50 per cento ciascuno ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non determina la riviviscenza della formulazione originaria, ma comporta l’abrogazione anche della disposizione novellata, con la conseguente caduta del limite che riservava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per le forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato in congedo il 1° gennaio 2022, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre accessori.
L’INPS si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 2 luglio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata. Secondo il principio pacifico richiamato (C.G.A. n. 865 del 2022, con richiamo a Cons. St. n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010), l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale.
È parimenti infondata l’eccezione di prescrizione. Il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità risultante dal prospetto di liquidazione e, trattandosi di eccezione in senso proprio, grava sul debitore l’onere di provare la data di inizio del corso prescrizionale (Cons. St. n. 3807 del 2024; TAR Lazio n. 11406 del 2022). Nel caso concreto il collocamento in congedo è avvenuto il 1° gennaio 2022, sicché anche aderendo alla tesi dell’INPS il termine quinquennale non sarebbe spirato.
Nel merito, il ricorso è accolto sulla base del consolidato orientamento (Cons. St. n. 10523 del 2023, n. 2982 e n. 2826 del 2023; C.G.A. n. 209 del 2023 e n. 1328 del 2022). Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto, dall’art. 13 della legge n. 804/1973 all’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986, fino all’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del codice dell’ordinamento militare non fa rivivere la formulazione originaria, ma travolge anche la norma novellata, eliminando il limite della cessazione a domanda.
La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e comprende gli appartenenti all’ordinamento militare e civile, come conferma il richiamo all’art. 16 della legge n. 121/1981. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. ne conferma la perdurante vigenza per le forze di polizia ad ordinamento militare.
Il Collegio esclude, infine, che il termine del 30 giugno abbia natura decadenziale: esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e non giustifica una diversità di trattamento tra chi presenta domanda entro tale data e chi la presenta negli anni successivi. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto oltre accessori, secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, con interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria (Cass. civ. n. 13624 del 2020). Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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