L’ottemperanza alla condanna pecuniaria si estingue per dissesto dell’ente locale (TAR Sicilia n. 2133 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un provvedimento giurisdizionale di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro è equiparabile al giudizio di esecuzione e ricade nell’ambito applicativo dell’art. 248, comma 2, del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000). Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Rientrano in tale competenza non solo le poste passive già contabilizzate, ma tutte le obbligazioni che costituiscono conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione anteriori al dissesto, comprese le spese processuali liquidate con sentenza successiva, purché pubblicata prima dell’approvazione del rendiconto. Il giudizio di ottemperanza va pertanto dichiarato estinto, con inserimento dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese nella massa passiva.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, con decreto ingiuntivo n. 5691 del 2018, ha ingiunto al Comune di Catania di pagare ai due professionisti ricorrenti la somma di € 10.080,00, oltre interessi e spese. L’opposizione proposta dall’ente è stata rigettata con sentenza n. 4792 del 24.11.2023, che ha confermato l’efficacia esecutiva del decreto e condannato il Comune alle spese di lite e a un’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

I titoli, notificati al Comune il 6.02.2024, sono rimasti ineseguiti. I ricorrenti hanno quindi promosso giudizio di ottemperanza chiedendo la condanna al pagamento di un importo complessivo di € 19.822,68, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma per ogni ritardo. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità o l’estinzione del ricorso per effetto della dichiarazione di dissesto intervenuta con delibera consiliare n. 37 del 12.12.2018.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 248, comma 2, del T.U.E.L., che vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’ente dissestato per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione, prevedendo l’estinzione d’ufficio delle procedure pendenti con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. La ratio è la tutela della par condicio creditorum: iniziative esecutive singole altererebbero il concorso.

Il Tribunale qualifica il giudizio di ottemperanza come equiparabile al giudizio di esecuzione, con la conseguenza che la tutela della concorsualità inibisce anche il ricorso di ottemperanza, misura coattiva di soddisfacimento individuale. Richiama quindi l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2020, secondo cui rientrano nella competenza dell’organo straordinario anche le obbligazioni sorte dopo il dissesto ma riconducibili a fatti di gestione pregressi, e dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 2022, che àncora l’imputazione alla gestione liquidatoria alla data dei fatti e alla pubblicazione del titolo prima dell’approvazione del rendiconto.

Il Collegio precisa che l’obbligazione di pagamento delle spese processuali liquidate con sentenza successiva al dissesto, in contenzioso su fatti anteriori, rientra nella competenza dell’organo straordinario, purché la sentenza sia pubblicata prima dell’approvazione del rendiconto ex art. 256, comma 11 (richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 6776 del 2023, in conformità ai precedenti del C.G.A.R.S. n. 505 e 506 del 2022).

Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che il dissesto è stato dichiarato il 12.12.2018, che il rendiconto non risulta ancora adottato e che i fatti generatori del credito — l’incarico professionale del 2005 e la spesa sostenuta per la cartografia del piano di recupero — sono anteriori al dissesto. Trova quindi applicazione l’art. 252, comma 4, del T.U.E.L. sulla competenza dell’organo straordinario per i fatti di gestione anteriori.

Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 248, comma 2, del T.U.E.L., con inserimento nella massa passiva dell’importo portato dai titoli. La peculiarità dell’esito giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *