Sei scatti stipendiali e indennità buonuscita per le forze di polizia (TAR Sicilia n. 2685 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, a tutto il personale delle forze di polizia, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 a opera del codice dell’ordinamento militare preclude la riviviscenza della formulazione originaria e rimuove il limite della cessazione dal servizio per età, inabilità o decesso. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza dell’istituto per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei carabinieri, è stato collocato in congedo a domanda dal 29 febbraio 2024, dopo aver maturato cinquantotto anni di età e quaranta anni di servizio utile. Ha domandato l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre accessori.
L’INPS si è costituito con memoria di forma, senza contestare nel merito. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 30 settembre 2026 e decisa con sentenza di accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal consolidato orientamento formatosi in materia, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 10523 del 2023, n. 2982 e n. 2826 del 2023 e C.G.A.R.S. n. 209 del 2023, oltre alle decisioni n. 1328, n. 1330, n. 864 e n. 776 del 2022. Ricostruisce quindi la successione delle fonti: l’art. 13 della legge n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, tutti abrogati dall’art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010.
Il passaggio centrale riguarda la riviviscenza. Poiché l’art. 1, comma 15-bis, era stato sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, l’abrogazione di quest’ultimo non fa risorgere la formulazione originaria. Il c.o.m. ha inteso abrogare la stessa disposizione novellata e, con essa, il limite della cessazione dal servizio per età, inabilità permanente o decesso. Il criterio cronologico impone di preferire la norma più recente, secondo il richiamo a Cass. n. 855 del 1951, Cass. n. 3284 del 1979, C.G.A.R.S. n. 937 del 2012 e Cons. Stato, sez. V, n. 7899 del 2004.
Da qui la funzione dell’art. 1911, comma 3, c.o.m., che lascia fermo l’art. 6-bis per tutte le forze di polizia ai fini del trattamento di fine rapporto. La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e si desume dall’art. 16 della legge n. 121/1981, richiamato dall’art. 6 del medesimo decreto, oltre che dall’ambito del d.P.R. n. 150/1987, applicabile al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera invece solo sulla base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita.
Il Collegio affronta infine il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza. Esso non è termine di decadenza, ma onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, secondo il comma 3 dell’art. 6-bis. Ammettere il contrario determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra chi presenta domanda entro il termine e chi la presenta negli anni successivi. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento degli accessori secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994 e interessi legali senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, con richiamo a Cass. civ., sez. lav., n. 13624 del 2020. Spese liquidate in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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