Improcedibile il ricorso del consigliere se non impugna gli atti contabili successivi (TAR Veneto n. 1356 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione degli atti contabili degli enti locali, la deliberazione di assestamento generale di bilancio e di salvaguardia degli equilibri, adottata ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del d.lgs. n. 267/2000, costituisce il presupposto necessario dei successivi documenti di programmazione e di bilancio. Per il principio di continuità e di unitarietà dei bilanci, le risultanze contabili dell’esercizio precedente si saldano a quelle dell’esercizio successivo, del quale rappresentano la premessa imprescindibile. Ne deriva che, ove i vizi fatti valere avverso la delibera di assestamento non siano stati tempestivamente dedotti anche nei confronti degli atti contabili successivi, il ricorso proposto avverso la prima è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il consolidamento degli effetti dell’atto impugnato e il suo superamento a opera delle determinazioni sopravvenute impediscono al ricorrente di conseguire alcun vantaggio dall’eventuale annullamento.
Il Fatto
Alcuni consiglieri comunali di un ente locale impugnavano la deliberazione del Consiglio comunale recante l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025. Il Consiglio, composto dal Sindaco e da dodici consiglieri, aveva approvato l’atto alla presenza del Sindaco e di sei consiglieri, per un totale di sette componenti sui tredici. I ricorrenti deducevano la violazione delle regole sul quorum costitutivo.
Con un primo motivo contestavano il computo del Sindaco ai fini del numero legale, richiamando l’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. Con un secondo motivo deducevano il mancato rispetto dell’art. 31, comma 5, del Regolamento del Consiglio comunale, che per le sedute di prima convocazione richiede la presenza della «metà più uno dei Consiglieri». Il Comune si costituiva eccependo la tardività, il difetto di interesse e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di irricevibilità. La delibera impugnata era stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, e i consiglieri hanno l’onere di impugnare le delibere dal momento in cui ne hanno conoscenza, senza attendere la pubblicazione. Nel caso concreto, tuttavia, il Comune non ha fornito prova idonea dell’effettiva conoscenza della lesività dell’atto in data anteriore alla pubblicazione: il DUP non richiama espressamente la delibera impugnata né chiarisce l’esito della votazione.
È stata invece accolta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’Amministrazione ha prodotto in giudizio le deliberazioni di approvazione della nota di aggiornamento al DUP e del bilancio di previsione 2026-2028, atti che presuppongono la delibera di assestamento e che non risultano tempestivamente impugnati dai ricorrenti.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui le risultanze contabili dell’esercizio precedente, già evincibili dalla variazione di assestamento, si saldano per continuità e universalità dei bilanci a quelle dell’anno successivo, delle quali costituiscono premessa imprescindibile. La mancata impugnazione dei documenti di bilancio successivi comporta perciò la improcedibilità del ricorso.
Si è determinato il consolidamento degli effetti della delibera impugnata. Le determinazioni sopravvenute hanno prodotto la duplice conseguenza della stabilizzazione degli effetti dell’atto e del suo superamento. L’eventuale annullamento non produrrebbe un effetto caducatorio sui successivi atti contabili, frutto di autonome valutazioni istruttorie e incidenti su terzi non evocati in giudizio, e contrasterebbe con le esigenze di certezza, continuità e veridicità del bilancio.
Il Collegio ha poi precisato, ai fini della completezza, che l’art. 31, comma 5, del Regolamento comunale, letto in connessione con l’art. 38, comma 2, del TUEL, richiede per le sedute di prima convocazione la metà più uno dei consiglieri, con esclusione del Sindaco dal computo. Il regolamento fa espresso riferimento ai «Consiglieri» e non ai «membri» del Consiglio. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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