Riduzioni del contributo di costruzione applicabili d’ufficio per interventi di demolizione e ricostruzione (TAR Lombardia n. 2676 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le riduzioni del contributo di costruzione previste per gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche qualificati come nuova costruzione, si applicano direttamente e obbligatoriamente da parte del Comune, senza necessità di atti comunali attuativi, quando la relativa disciplina normativa sia di immediata applicazione e non demandi all’ente locale alcuna discrezionalità. In particolare, la riduzione del costo di costruzione di cui all’art. 48, comma 6, della legge regionale n. 12/2005 e quella del contributo di costruzione di cui all’art. 17, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 non possono essere subordinate all’adozione di provvedimenti comunali. L’agevolazione per gli interventi di bonifica dei suoli contaminati, prevista dall’art. 43, comma 2-quinquies, lett. j, della legge regionale n. 12/2005, spetta anche quando l’intervento edilizio configuri una nuova costruzione, purché la bonifica sia stata effettivamente eseguita dal soggetto non responsabile della contaminazione.
Il Fatto
Una società proprietaria di un immobile dismesso, destinato ad autorimessa e residenza, presentava una s.c.i.a. per un intervento di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso. Il Comune dichiarava l’improcedibilità della s.c.i.a., qualificando l’intervento come nuova costruzione. A seguito di ciò, la società presentava istanza di permesso di costruire, rilasciato con quantificazione del contributo di costruzione e della monetizzazione delle dotazioni territoriali in complessivi € 349.819,59. La società impugnava il permesso di costruire limitatamente alla quantificazione delle somme, deducendo la mancata applicazione di alcune riduzioni del contributo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione delle riduzioni del contributo di costruzione. Ha ritenuto che la condotta del Comune, che aveva applicato la riduzione degli oneri di urbanizzazione ma non quella del costo di costruzione per un presunto difetto di atti pianificatori, si ponesse in contrasto con il dato normativo. La determinazione del costo di costruzione non rientra nella competenza comunale ma in quella regionale, sicché gli uffici devono applicare direttamente la disposizione che prevede la riduzione, senza attendere atti attuativi. Il Collegio ha chiarito che le disposizioni agevolative si applicano sia agli interventi di ristrutturazione edilizia sia a quelli di demolizione e ricostruzione, che non possono considerarsi fattispecie sovrapponibili.
Con riferimento alla riduzione del 20% prevista dall’art. 17, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per gli interventi di rigenerazione urbana, il Tribunale ha precisato che la norma si impone senza attendere ulteriori adempimenti comunali. Sono state giudicate irrilevanti sia la mancata adozione dei Criteri ambientali minimi, sia la previsione di specificazioni nel Regolamento Edilizio, trattandosi di aspetti estranei alla fattispecie legale.
Il Tribunale ha, inoltre, accolto la doglianza concernente la mancata applicazione dell’ulteriore riduzione del 15% prevista dall’art. 43, comma 2-quinquies, lett. j, legge regionale n. 12/2005, per gli interventi di bonifica dei suoli contaminati eseguiti dal soggetto non responsabile della contaminazione. Ha superato l’interpretazione restrittiva del Comune, osservando che la norma si applica anche agli interventi di nuova costruzione e che nessuna limitazione è prevista per quelli che configurano una sostituzione edilizia.
È stata, invece, respinta la censura avverso la determinazione della monetizzazione delle dotazioni territoriali. Il Collegio ha ritenuto legittimo il criterio comunale che parametra il valore di monetizzazione al costo di acquisizione di un’area urbana libera con edificabilità, non essendo imposta dalla legge regionale una specifica tipologia di aree di riferimento. Ha inoltre escluso la conferenza del riferimento al valore dei soli diritti edificatori, dovendosi considerare anche il valore del bene materiale e la sua localizzazione.
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Nota della Redazione
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