Scatti stipendiali utili all’indennità di buonuscita anche per congedo a domanda (TAR Sicilia n. 2549 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non determina la riviviscenza della disposizione nella formulazione originaria. Il Codice dell’ordinamento militare, abrogando la norma novellatrice, ha inteso eliminare anche la disciplina sostitutiva che limitava i sei scatti ai soli casi di cessazione dal servizio per età, inabilità permanente o decesso. Ne consegue che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911, comma 3, c.o.m., trova applicazione, ai fini del calcolo della base pensionabile e della indennità di buonuscita, anche nei confronti del personale delle forze di polizia collocato in congedo a domanda. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo.

Il Fatto

Alcuni ex appartenenti alle forze di polizia, collocati in congedo a domanda, hanno chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre accessori.

L’INPS, costituitosi, ha rappresentato di avere avviato gli adempimenti per la riliquidazione nei confronti di quattro ricorrenti, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Per due ricorrenti l’Istituto non ha riconosciuto il beneficio. I ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento, ritenendo non soddisfatta la pretesa in mancanza del pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio distingue le posizioni. Per i quattro ricorrenti destinatari del riconoscimento il diritto non è più controverso: la mancata esecuzione materiale del pagamento attiene alla sola fase esecutiva del rapporto e non assume rilievo ostativo. La cessazione della materia del contendere è quindi dichiarata.

Per gli altri due il ricorso è fondato. Il Tribunale ricostruisce la disciplina dei sei aumenti periodici: dall’art. 13 della legge n. 804/1973, all’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986, fino all’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, escludendo il congedo a domanda.

Il passaggio centrale riguarda gli effetti dell’abrogazione. Poiché il c.o.m. ha abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990, norma novellatrice, si esclude la riviviscenza della formulazione originaria. Secondo l’orientamento maggioritario, richiamato con Cass. 11 aprile 1951 n. 855, Cass. 8 giugno 1979 n. 3284, CGARS 16 ottobre 2012 n. 937 e Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2004 n. 7899, la vigenza di una regolamentazione espressa è fattore sufficiente a escludere, per incompatibilità, il ripristino della normativa precedente.

Il Collegio ritiene pertanto che l’abrogazione abbia travolto anche l’art. 1, comma 15-bis, e che il c.o.m. abbia inteso lasciare fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’ambito soggettivo della norma è ampio e comprende gli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita.

Quanto al termine del 30 giugno, il Tribunale esclude la decadenza: la sua osservanza è funzionale a consentire il collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il ricorso è quindi in parte accolto, con condanna dell’Istituto al pagamento di quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione, secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e l’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *