Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso il piano delle alienazioni comunali (TAR Lazio n. 831 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., il ricorso proposto avverso la delibera di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allorché il piano impugnato abbia esaurito i propri effetti e sia stato sostituito da successive delibere di identico contenuto, non impugnate, che costituiscono l’unica fonte attuale di pregiudizio per la parte ricorrente. In tal caso, la parte non può vantare un interesse all’accertamento della illegittimità dell’atto, ove non abbia proposto domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., né può riferire il proprio interesse all’accertamento di un diritto dominicale, che involge questioni di competenza del giudice ordinario e che, comunque, non costituisce l’oggetto degli atti impugnati.
Il Fatto
La società, esercente attività di ristorazione in un immobile sito sul lungomare del Comune di Sabaudia e occupante un’area di proprietà comunale, ha impugnato la deliberazione consiliare con cui è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019-2021, comprensivo dell’area occupata. La ricorrente ha dedotto, con quattro motivi, l’insussistenza della natura di bene del patrimonio indisponibile dell’area, la manifesta illogicità e contraddittorietà dell’operato comunale, la carenza di istruttoria e la violazione dei criteri generali della delibera, sostenendo che l’amministrazione aveva in precedenza manifestato la volontà di proseguire il rapporto contrattuale. Il Comune, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando l’adozione di successive delibere di contenuto analogo non impugnate.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il ricorso improcedibile. Il Collegio ha rilevato che la delibera impugnata, approvativa del piano per il triennio 2019-2021, aveva ormai esaurito i propri effetti in ragione dell’adozione di successivi piani di alienazione e valorizzazione, aventi il medesimo contenuto. Tali atti successivi, non impugnati, costituiscono l’unica fonte attuale di eventuale pregiudizio per la ricorrente, la quale non potrebbe ritrarre alcuna utilità concreta da una pronuncia di accoglimento del gravame nel merito.
La pronuncia richiama le sentenze n. 473 e n. 474 del 2026, rese su giudizi analoghi introdotti dalla stessa parte avverso i piani per i trienni precedenti, nelle quali è stato precisato che il piano impugnato non costituisce presupposto di legittimità delle delibere successive, con conseguente esclusione di un rapporto di presupposizione/caducazione automatica. Il mero richiamo della delibera originaria nelle successive non determina la persistenza di un interesse caducatorio.
Il Tribunale ha inoltre escluso che l’interesse della ricorrente potesse essere riferito all’accertamento della proprietà del bene, trattandosi di questione di competenza del giudice ordinario e costituendo, al più, un antecedente logico-giuridico dell’atto impugnato. Infine, è stata valorizzata l’assenza di una domanda risarcitoria e la mancata proposizione di specifiche controdeduzioni all’eccezione di improcedibilità, elementi che confermano l’insussistenza di un interesse alla decisione di merito. La definizione in rito ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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