Giurisdizione ordinaria sulle controversie per inadempimento dell’obbligo vaccinale dei sanitari (TAR Lombardia n. 308 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’inadempimento dell’obbligo vaccinale dei sanitari, introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76 del 2021, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Oggetto del giudizio è infatti un diritto soggettivo — quello di continuare a esercitare la professione sanitaria nonostante l’inadempimento — rispetto al quale la pubblica amministrazione non esercita alcun potere autoritativo di natura discrezionale, rilevando esclusivamente limiti e condizioni di previsione legislativa. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo avverso gli inviti a sottoporsi alla vaccinazione, quali atti endoprocedimentali del procedimento di accertamento dell’inadempimento.
Il Fatto
I ricorrenti, esercenti professioni sanitarie, hanno impugnato davanti al TAR Lombardia gli inviti a sottoporsi alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 notificati dall’ATS Val Padana ai sensi dell’art. 4 d.l. 1 aprile 2021, n. 44, chiedendo altresì la condanna della Regione Lombardia e dell’ATS al risarcimento del danno non patrimoniale.
Con ordinanza n. 289/2021 la Sezione aveva respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora, qualificando gli atti impugnati come endoprocedimentali e privi di immediata lesività. All’udienza del 25 ottobre 2023 il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione dell’inammissibilità per difetto di giurisdizione, rinviando la causa all’udienza del 17 gennaio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo quella del giudice ordinario. Il percorso argomentativo muove dall’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, richiamato nella parte in cui afferma che, in tema di sospensione dall’esercizio della professione sanitaria per mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria (Cass., sez. un., ord. n. 28429/2022).
La ragione è sostanziale: viene in rilievo un diritto soggettivo, ossia quello di continuare a esercitare la professione sanitaria nonostante l’inadempimento, rispetto al quale la pubblica amministrazione non esercita alcun potere autoritativo correlato a poteri di natura discrezionale. Operano, invece, esclusivamente limiti e condizioni di previsione legislativa. Il giudice amministrativo non è quindi titolare di giurisdizione sulla pretesa fatta valere.
A tale orientamento il Tribunale dichiara di essersi già uniformato con i precedenti sent. n. 495/2023 e n. 808/2023, richiamati ai sensi dell’art. 74 c.p.a.. La controversia in esame, riguardando atti endoprocedimentali relativi al procedimento di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale — all’esito del quale può essere disposta la sospensione dall’esercizio della professione — è dunque devoluta al giudice ordinario.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in considerazione della novità della questione di giurisdizione al tempo della proposizione del ricorso. Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti e dei dati idonei a rivelarne lo stato di salute, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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