Silenzio sul procedimento di acquisizione del bene abusivo e carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3499 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione, l’adozione e il deposito in giudizio del provvedimento espresso richiesto con la diffida consumano l’inerzia contestata e determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 per l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire diviene pertanto improcedibile, pur in assenza di una espressa declaratoria di cessata materia del contendere. La valutazione sulle spese resta rimessa alla discrezionalità del giudice, che può disporne la compensazione in ragione dell’andamento complessivo della controversia.

Il Fatto

La ricorrente, società assoggettata a liquidazione giudiziale, risultava intestataria di un immobile sul quale il Comune aveva emesso due ordinanze di demolizione. La più risalente era stata ritenuta legittima in sede giurisdizionale. La società non aveva provveduto alla demolizione né al ripristino dello stato dei luoghi.

Con diffida notificata il 2 marzo 2024 la ricorrente intimava al Comune di adottare, entro trenta giorni, un formale provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e di esercitare i poteri sanzionatori. Rimasta senza riscontro la richiesta, proponeva ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, in data 3 dicembre 2024, la difesa comunale ha depositato l’ordinanza comunale n. 22 del 3 dicembre 2024. Con tale atto il Comune, previo accertamento dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione n. 93/2008 e n. 11/2018, ha disposto l’acquisizione dell’area di sedime del bene abusivo al patrimonio comunale.

La questione giuridica si concentra sulla sorte del ricorso avverso il silenzio quando il provvedimento richiesto sopravvenga nel corso del giudizio. Il Tribunale osserva che, a fronte del deposito dell’ordinanza, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione nel merito. È venuta meno, infatti, l’inerzia dell’amministrazione stigmatizzata dalla ricorrente attraverso il gravame oggetto di scrutinio.

La regola applicata è quella dell’interesse quale condizione dell’azione: l’intervento dell’atto espresso elimina la situazione di stallo che aveva giustificato la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, rendendo superflua ogni pronuncia sull’inerzia.

Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alle spese, in ragione del complessivo andamento della controversia, ne dispone la compensazione tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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