Sei scatti stipendiali anche per il collocamento a riposo a domanda (TAR Sicilia n. 1940 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 1911, comma 3, C.O.M. ne conferma la perdurante vigenza per tutte le forze di polizia. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale: è un onere che incide solo sulla decorrenza del collocamento a riposo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, sono stati collocati a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. L’I.N.P.S., nel liquidare il Trattamento di Fine Servizio, non ha computato i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Gli interessati hanno chiesto all’Ente la rideterminazione dell’indennità. L’I.N.P.S. ha riscontrato una sola istanza, escludendo il beneficio per i collocati a riposo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 232/1990, condizione equiparata al collocamento a domanda. I ricorrenti hanno quindi agito per l’accertamento del diritto al ricalcolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’I.N.P.S. e la ritiene infondata: l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, secondo il principio affermato dal C.G.A.R.S. n. 865 del 2022 e da Cons. Stato n. 1231 del 2019.

Parimenti infondata è l’eccezione di prescrizione. Il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità, risultante dalla trasmissione del prospetto di liquidazione, ed è onere dell’Ente indicare e provare la data di inizio del corso prescrizionale. L’I.N.P.S. si è limitata a un’affermazione generica, che non integra gli estremi dell’eccezione in senso stretto. I ricorrenti hanno depositato i prospetti e le richieste di rideterminazione, che valgono comunque come atti interruttivi.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’evoluzione normativa. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. L’abrogazione dell’art. 11 da parte dell’art. 2268 C.O.M. non ha prodotto alcuna riviviscenza della formulazione originaria: la norma limitativa non è più in vigore. L’art. 1911, comma 3, C.O.M. conferma espressamente l’applicazione dell’art. 6-bis per il trattamento di fine rapporto delle forze di polizia ad ordinamento militare.

Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis comprende gli appartenenti a qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, in coerenza con l’art. 16 della legge n. 121/1981. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera solo ai fini della base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita.

Il Collegio esclude poi la natura decadenziale del termine del 30 giugno: esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo e non condiziona l’attribuzione dei sei scatti. Non sussistono pertanto i presupposti per la rimessione alla Corte delle questioni prospettate dall’Ente. Il ricorso è accolto, con condanna dell’I.N.P.S. al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori e interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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