Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’avvenuto pagamento (TAR Sicilia n. 1941 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato di condanna al pagamento di un credito, il creditore che agisce deve soltanto provare la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Sull’amministrazione debitrice grava invece l’onere della prova del fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. La mera emissione di un decreto di autorizzazione al pagamento, rimasto privo di copertura finanziaria, non integra il fatto estintivo e non esime l’amministrazione dall’obbligo di conformarsi al giudicato. Il ricorso per ottemperanza è pertanto fondato e giustifica la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.

Il Fatto

Con sentenza il Tribunale civile di Catania, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma a titolo di retribuzione professionale docenti per tre anni scolastici, oltre accessori. La pronuncia, notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione, era passata in giudicato secondo l’attestazione del Tribunale.

Non essendo intervenuto il pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito producendo la relazione della dirigente scolastica dell’istituto ove la ricorrente aveva prestato servizio, dalla quale risultava l’emissione di un decreto di autorizzazione al pagamento, in attesa dell’accredito dei fondi ministeriali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla data di notifica del titolo.

Nel merito, il Tribunale ha ribadito il riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza relative al pagamento di crediti: il creditore prova la fonte del diritto e il termine di scadenza, il debitore prova il fatto estintivo. Sul punto richiama i propri precedenti TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1311 del 2024 e n. 2942 del 2023.

Il Ministero non ha dimostrato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.. La relazione della dirigente scolastica, peraltro successiva alla notifica del ricorso, attestava solo l’emissione del decreto di autorizzazione al pagamento e la mancata ricezione dell’accredito: da qui la conclusione che l’inadempimento non trova alcuna valida giustificazione.

Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’amministrazione di dare piena ottemperanza al titolo nel termine di sessanta giorni, e con nomina del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania quale commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni su istanza di parte.

Il Collegio ha inoltre richiamato il commissario al rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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