Trattamento ABA nel LEA: erogazione calibrata sul caso concreto e non sull’età (TAR Campania n. 246 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento riabilitativo con metodologia ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza e deve essere erogato dal Servizio sanitario nazionale, anche in forma indiretta, nella misura sufficiente a garantire la tutela della salute del minore affetto da disturbo dello spettro autistico. La determinazione del monte ore non può discendere da automatismi legati al raggiungimento di una soglia di età, dovendo essere calibrata sulle esigenze specifiche del paziente, accertate mediante istruttoria e test valutativi. Il progetto riabilitativo individualizzato che riduca d’autorità l’intensità del trattamento già in atto per il solo superamento di una fascia anagrafica è illegittimo, perché lede la continuità terapeutica e contraddice i bisogni individuali.

Il Fatto

I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico hanno impugnato il progetto riabilitativo individualizzato con cui l’ASL di Avellino aveva ridotto a 11,75 ore settimanali di trattamento ABA il piano terapeutico, comprensivo di due ore mensili di parent training e una di supervisione, negando le 25 ore settimanali precedentemente garantite.

Il minore aveva beneficiato per anni di un trattamento intensivo, dapprima riconosciuto con provvedimento del giudice del lavoro e poi erogato con continuità. Al compimento del dodicesimo anno di età, l’azienda sanitaria aveva rideterminato il piano sulla sola base del passaggio a una diversa fascia di età, senza svolgere alcuna istruttoria né somministrare nuovi test. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del PRI, della delibera aziendale presupposta e del PDTA regionale, nonché l’accertamento del diritto del figlio al trattamento intensivo fino al diciottesimo anno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo e giurisprudenziale in materia di assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico. Richiama la pronuncia del Cons. Stato Sez. III n. 8708 del 2023, secondo cui il trattamento ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, in attuazione della legge n. 134/2015. Le prestazioni devono dunque concorrere a realizzare quella prestazione di risultato rappresentata dal riconoscimento del trattamento nei LEA, anche mediante erogazione indiretta.

Quanto alla DGRC n. 131/2021 e al PDTA allegato, il ricorso è respinto. La Regione Campania, con la DGRC n. 42 del 31.1.2024, ha modificato il percorso, facendo venir meno il meccanismo del monte ore massimo vincolante: il numero di ore può essere definito in sede di valutazione clinica caso-specifica, con adeguata motivazione in caso di scostamento. Il PRI impugnato non si fonda sul PDTA, ma sul mero richiamo alla delibera aziendale. Anche la censura contro la delibera n. 1757/2019 è respinta, essendo stata superata dalla successiva delibera n. 214 del 10.2.2025.

Il giudizio si concentra allora sul PRI. I ricorrenti denunciano l’inadeguatezza delle ore rispetto alla condizione specifica del minore. L’ausiliario ha diagnosticato un quadro di disturbo dello spettro autistico di livello 3 con associata disabilità intellettiva e funzionamento adattivo non adeguato, ha evidenziato l’inadeguatezza del programma aziendale e ha concluso per un percorso di almeno 25 ore settimanali, oltre tre ore mensili di supervisione. Il Collegio condivide le conclusioni della CTU.

Quanto alla durata fino al diciottesimo anno, il Tribunale non si discosta dall’indirizzo della Sezione, che impone una rivalutazione periodica del profilo funzionale. Il trattamento va rimodulato nel tempo secondo la risposta del minore. La vicenda ha registrato progressi moderati e una repentina discontinuità terapeutica: ciò induce a fissare in un anno la durata del trattamento a 25 ore settimanali, oltre supervisione, salvo diverse determinazioni aziendali dopo il primo semestre, fondate su specifica istruttoria e test. Il ricorso è quindi accolto e il PRI annullato, con condanna dell’ASL alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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