Scatti stipendiali forze di polizia ordinamento militare ai fini buonuscita (TAR Toscana n. 291 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, si applica, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, non solo al personale della Polizia di Stato ma anche a quello delle forze di polizia ad ordinamento militare, segnatamente l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 ad opera del codice dell’ordinamento militare non determina la reviviscenza della previgente disciplina, non operando il fenomeno in via generale e automatica. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda la sola formazione della base pensionabile e non osta all’inclusione dei sei scatti figurativi nella base di calcolo della buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, secondo comma, non ha valenza decadenziale. Il beneficio non spetta, invece, al personale delle Forze armate che non appartenga a forze di polizia.

Il Fatto

Numerosi ricorrenti, tutti collocati a riposo su domanda e già dipendenti di diverse amministrazioni, hanno adito il TAR Toscana chiedendo l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con condanna dell’INPS alla corresponsione, oltre interessi e rivalutazione.

L’Istituto si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso collettivo, la carenza di interesse e, nel merito, l’inapplicabilità della norma ai provenienti dalle forze di polizia ad ordinamento militare e alle Forze armate, nonché il difetto dei requisiti soggettivi e la prescrizione per alcune posizioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Il ricorso non ha natura demolitoria ma mira all’accertamento di un diritto e alla condanna dell’Istituto, sicché operano le meno stringenti regole del processo civile in materia di connessione per oggetto o titolo. Quanto all’interesse, è lo stesso INPS a negare nel merito la spettanza del beneficio a tutti i ricorrenti, il che esclude il difetto di interesse.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Tale disposizione è stata però abrogata dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010, che ha espunto l’intera legge n. 231/1990 salvo specifiche eccezioni. Richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 13 del 2012), il Collegio esclude la reviviscenza della versione originaria del comma 15-bis, non essendo il fenomeno operante in via generale e automatica.

L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 stabilisce anzi che l’art. 6-bis continua ad applicarsi al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, coerentemente con l’esigenza di equiparazione del trattamento economico (Corte cost. n. 277 del 1991). La nozione di “forze di polizia” richiamata dall’art. 6-bis è ampia e va letta in relazione all’art. 16 della legge n. 121/1981, che comprende Carabinieri e Guardia di Finanza.

Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, il Collegio ne rileva l’oggetto più ristretto: la norma disciplina la sola base pensionabile, non l’indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita. Ne consegue che, se il beneficio è domandato ai soli fini della buonuscita, non è previsto alcun obbligo contributivo. Il termine del 30 giugno, infine, non è qualificato come perentorio né il suo superamento comporta decadenza.

Il beneficio è invece negato a chi non proviene dalla Polizia di Stato o da una forza di polizia ad ordinamento militare: l’art. 1911 non riguarda il personale militare di corpi che non costituiscono forze di polizia. Respinta è anche la domanda di chi non aveva compiuto il cinquantacinquesimo anno di età al collocamento a riposo, dovendosi intendere il limite superato solo dal giorno successivo al genetliaco (Cons. Stato, Ad. plen. n. 21 del 2011). Quanto alla prescrizione, il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento: per un ricorrente il diritto risulta prescritto per mancata tempestiva interruzione. Interessi e rivalutazione non sono cumulabili, spettando solo la maggior somma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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