Concordato omologato e qualificazione SOA dell’affittuaria: nessuna autorizzazione ex art. 186 bis (TAR Puglia n. 269 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concordato preventivo con continuità aziendale l’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato alla partecipazione a gare pubbliche è richiesta solo nel periodo compreso tra il deposito della domanda e l’omologazione. Intervenuta l’omologazione, l’imprenditore torna in bonis e riacquista la piena capacità negoziale, con la conseguenza che la partecipazione alla gara non richiede né l’autorizzazione ex art. 186-bis R.D. 267/1942 né l’attestazione del professionista e la dichiarazione di avvalimento. L’affittuaria di ramo d’azienda che abbia acquisito la qualificazione SOA e operato con autonoma struttura economica e organizzativa non versa in stato di continuità economica con l’affittante: le cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016 vanno pertanto valutate con esclusivo riferimento alla sua posizione. La carenza dei requisiti in capo al progettista indicato in un appalto integrato complesso legittima l’esclusione del concorrente, senza soccorso istruttorio, quando quel progettista abbia contribuito in modo significativo alla formulazione dell’offerta.
Il Fatto
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale indice una procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato di progettazione ed esecuzione, del valore di circa 48 milioni di euro. All’esito delle sedute la controinteressata si colloca al primo posto; la ricorrente, seconda classificata, impugna l’aggiudicazione deducendo che la prima sarebbe l’affittuaria di un ramo d’azienda della società madre, ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale indiretta, e che tale vicenda sarebbe stata omessa nella domanda di partecipazione.
Nel corso del giudizio la stazione appaltante esclude la ricorrente, accertata la carenza dei requisiti di capacità tecnico-professionale in capo a uno dei progettisti indicati. Avverso tale provvedimento la ricorrente propone motivi aggiunti, dolendosi del mancato invito alla sostituzione del professionista e dell’omessa attivazione del soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità per tardività. L’istanza di accesso, presentata entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, è stata differita ai sensi dell’art. 53 d.lgs. 50/2016 fino all’efficacia dell’aggiudicazione. Il termine dilatorio di quarantacinque giorni decorre quindi dal completamento delle verifiche, e il ricorso risulta tempestivo secondo i principi dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020.
Nel merito, la questione centrale riguarda il regime autorizzativo del concordato con continuità aziendale. La procedura rientra nel campo di applicazione del R.D. 267/1942, essendo stata avviata prima dell’entrata in vigore del codice della crisi. L’art. 186-bis disciplina la partecipazione a gare solo nella fase di pendenza della procedura.
Richiamando Cons. Stato Sez. V n. 69/2019 e Cons. Stato Sez. III n. 9147/2022, il Tribunale afferma che il potere autorizzatorio si esaurisce con l’omologazione, momento in cui l’imprenditore riacquista la piena capacità di agire. Ne deriva l’infondatezza della censura relativa all’accordo modificativo del contratto di affitto intervenuto dopo l’omologa, che non richiedeva alcun provvedimento autorizzativo.
Quanto alle cause di esclusione, il Collegio esclude la configurabilità di una continuità economica tra affittante e affittuaria, valorizzando l’autonomia organizzativa e i risultati finanziari di quest’ultima. In assenza di continuità, le cause di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. b) e le dichiarazioni non veritiere non possono riferirsi alla procedura della società madre, con richiamo a Cons. Stato Sez. IV n. 3481/2021 e Cons. Stato Sez. V n. 6706/2021.
Sui motivi aggiunti, il Tribunale distingue tra cause di esclusione, soggette al principio di tassatività, e requisiti di partecipazione, la cui assenza impone l’estromissione del concorrente. La sostituzione del progettista è ammessa solo se questi non abbia contribuito in modo significativo all’offerta, secondo Cons. Stato Sez. V n. 3522/2024. Nel caso concreto il progettista aveva assunto impegni rilevanti, anche per l’85% della categoria V.03, così da rendere la sostituzione una modifica sostanziale dell’offerta. Ricorso e motivi aggiunti sono quindi respinti, con conseguente rigetto delle istanze risarcitorie.
Nota della Redazione
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