Impegno al recupero in trenta minuti e omissione del costo manodopera (TAR Toscana n. 292 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento del servizio di recupero e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca, la prescrizione che impone l’intervento entro trenta minuti dalla richiesta dell’organo accertatore si configura come requisito di ammissione assolto mediante l’assunzione dell’impegno in sede di offerta; la concreta osservanza del termine costituisce invece requisito di esecuzione, la cui violazione integra inadempimento contrattuale e non causa di esclusione. L’omissione dell’indicazione dei costi della manodopera nei documenti di gara non determina l’annullamento della legge di gara né l’esclusione dell’offerta, non impedendo la formulazione delle proposte e restando affidata alla verifica di anomalia. La valutazione tecnica della Commissione è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Il Fatto
La Prefettura di Arezzo e la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio indicevano una procedura aperta per affidare, per l’ambito territoriale della Provincia di Arezzo, il servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del d.lgs. n. 285/1992, con valore stimato di € 375.000,00 oltre IVA e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla gara partecipavano la ricorrente e la controinteressata. Quest’ultima si classificava prima con 100 punti, la ricorrente seconda con 83,81 punti. Approvati gli atti e disposta l’aggiudicazione, la seconda classificata impugnava la lex specialis e gli esiti della valutazione, chiedendo in subordine la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investiva il requisito dei trenta minuti, che l’aggiudicataria avrebbe disatteso per ubicazione delle sedi e per esiguità dei costi della manodopera. Il Collegio rileva che l’operatore si era espressamente impegnato a garantire la copertura del territorio provinciale nel rispetto dei termini del capitolato. Un impegno siffatto è sufficiente a soddisfare le condizioni di partecipazione, come già affermato con riferimento a un bando similare (TAR Piemonte, Torino, I, n. 404 del 2018).
Acquisito l’impegno, la concreta osservanza del termine costituisce requisito di esecuzione: la sua inosservanza potrà integrare inadempimento contrattuale dopo la stipula, ma non causa di esclusione. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, V, n. 3772 del 2021, reso su bando sostanzialmente sovrapponibile, ove si è precisato che le difficoltà organizzative ipotizzate rilevano in fase esecutiva e non consentono di escludere l’offerta. La censura sull’esiguità del costo della manodopera è inoltre smentita da un calcolo basato su criteri errati, non considerando che il personale non è dedicato in modo esclusivo alla commessa.
Il secondo motivo impugnava la legge di gara per violazione dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, per omessa indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza. Il Collegio richiama la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa: il processo non può divenire veicolo di un interesse oggettivo al rispetto della legge (TAR Lazio, Roma, II, n. 1210 del 2024; Cons. Stato, V, n. 1234 del 2022). Nel caso concreto entrambe le concorrenti hanno potuto formulare l’offerta e individuare separatamente i costi del personale e della sicurezza.
La doglianza era poi dedotta quale causa di inammissibilità dell’offerta altrui, con palese infondatezza: dall’eventuale illegittimità della lex specialis potrebbe derivare l’annullamento dell’intera gara, non l’esclusione di una singola offerta. Nel merito, l’omissione non costituisce vizio idoneo a travolgere la procedura, come affermato da TAR Lombardia, Milano, I, n. 2077 del 2024: l’indicazione dei costi nel bando ha valore meramente indicativo e la verifica resta interna all’offerta, secondo l’art. 110, comma 5, d.lgs. n. 36/2023.
Respinto anche il terzo motivo, sull’assenza di sotto-criteri: il bando individuava tre voci di valutazione e le offerte non erano particolarmente complesse, sicché non appare irragionevole l’attribuzione dei punteggi sulle sole voci previste. Quanto al quarto motivo, la valutazione della Commissione è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento (Cons. Stato, III, n. 8443 del 2024; n. 8621 del 2024). La ricorrente si limitava a sostituire la propria valutazione a quella dell’organo, senza evidenziare vizi logici manifesti. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.