Revoca della gara per ius superveniens e indennizzo prima dell’aggiudicazione (Cons. Stato n. 3181 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della procedura di gara per sopravvenienza normativa è legittima anche quando intervenga dopo la redazione della graduatoria e prima dell’aggiudicazione, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile del concorrente prima del provvedimento conclusivo. Il ius superveniens che incida sulle caratteristiche del progetto posto a base di gara integra valido presupposto dell’esercizio del ius poenitendi, spettando alla stazione appaltante la valutazione dell’incidenza sul perseguimento dell’interesse pubblico. Prima dell’aggiudicazione non è richiesta la comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, con la conseguenza che non opera il richiamo al principio di proporzionalità. Deve escludersi l’indennizzo ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, difettando un’utilità economica definitivamente acquisita al patrimonio del concorrente.
Il Fatto
La società appellante si classificava prima nella graduatoria della procedura indetta da una società di gestione aeroportuale per l’upgrade degli apparati di screening bagagli a mano EDS-CB C3. Nelle more dell’espletamento della gara la Commissione europea approvava il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2018, che, in attesa di verifiche sui macchinari conformi allo standard C3, ne consentiva l’impiego per lo screening dei liquidi inferiori a 100 ml.
La stazione appaltante avviava il procedimento e disponeva la revoca del bando e degli atti presupposti, senza riconoscere alcun indennizzo. Il TAR Campania respingeva il ricorso. La società proponeva appello, lamentando difetto di motivazione, insussistenza del presupposto giustificativo, violazione del principio di proporzionalità per non avere la stazione appaltante optato per la mera sospensione, alterazione della concorrenza e spettanza dell’indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva innanzitutto che le deduzioni svolte dall’appellante con la memoria di replica, relative alla nuova gara bandita dopo la sentenza di primo grado, sono inammissibili: i termini dell’art. 73 c.p.a. sono perentori e la replica non può veicolare questioni che avrebbero dovuto formare oggetto della memoria diretta. Nel merito, le circostanze sopravvenute sono comunque irrilevanti, perché la legittimità del provvedimento si valuta secondo il principio del tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
Nel respingere i motivi sul vizio di motivazione, la Corte rileva che la stazione appaltante ha dato conto delle ragioni della revoca sia nella nota di avvio del procedimento sia nel provvedimento finale, replicando alle osservazioni del concorrente. Quanto all’onere motivazionale, esso è attenuato quando la procedura non è ancora conclusa: prima dell’aggiudicazione non è configurabile un affidamento tutelabile, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 8273 del 2023 e da Cons. Stato, sez. V, n. 915 del 2026. Ne deriva che non è necessaria alcuna comparazione tra interesse pubblico al ritiro e interesse privato alla conservazione degli atti.
Il presupposto giustificativo sussiste. La procedura era stata bandita quando i macchinari conformi allo standard C3 consentivano lo screening di liquidi superiori a 100 ml: tale situazione, in termini civilistici, costituiva presupposizione del progetto posto a base di gara. Il Regolamento (UE) 2024/2018 ha ridotto l’utilità perseguita, rendendo non implausibile che le verifiche in corso impongano aggiornamenti dei macchinari e incidano sul throughput e sui layout. Irrilevante è la clausola del capitolato sull’impegno all’aggiornamento, riferendosi alla fase esecutiva e non a quella antecedente l’aggiudicazione.
Quanto alla mancata sospensione, la stazione appaltante ha motivato l’incertezza sul momento delle verifiche europee, non essendo praticabile una sospensione sine die. La revoca dopo l’apertura delle offerte non altera la concorrenza: la disclosure ha riguardato la sola offerta economica e non quella tecnica, e nessuna asimmetria informativa si è prodotta.
Infine, nessun indennizzo è dovuto: prima dell’aggiudicazione non sorge alcuna utilità acquisita al patrimonio del concorrente. La Corte dissente da Cons. Stato, sez. III, n. 10008 del 2024, resa in fattispecie peculiare di unico partecipante e gestore uscente, e distingue la responsabilità precontrattuale, che presuppone la colpa dell’amministrazione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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