Sei scatti stipendiali per indennità buonuscita forze di polizia a ordinamento militare (TAR Toscana n. 351 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990, si applica, oltre che al personale della Polizia di Stato, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, segnatamente all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza. L’abrogazione espressa dell’art. 11 della legge n. 231/1990 ad opera dell’art. 2268, co. 1, n. 872, del d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza del previgente art. 1, co. 15-bis, del d.l. n. 379/1987, poiché il ripristino di norme abrogate per via legislativa opera solo se disposto in modo espresso. L’art. 1911, co. 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma l’applicazione del beneficio ai soli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del restante personale militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla sola base pensionabile, non osta all’inclusione dei sei scatti figurativi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, co. 2, non ha natura decadenziale.

Il Fatto

Due ex dipendenti delle Forze armate, collocati a riposo su loro domanda, hanno agito davanti al TAR Toscana per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il primo proveniva dall’Arma dei Carabinieri, il secondo dall’Esercito. Nel corso del giudizio il secondo ricorrente ha rinunciato al ricorso; l’INPS ha contestato la rinuncia, così imponendo al collegio lo scrutinio della domanda.

L’Istituto ha eccepito la necessità di integrare il contraddittorio verso il Ministero della difesa e, nel merito, l’inapplicabilità della disposizione invocata al personale non appartenente alla Polizia di Stato. Ha inoltre richiamato l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che escluderebbe il beneficio in caso di collocamento in congedo a domanda, e il carattere perentorio del termine del 30 giugno.

La Motivazione della Corte

Il collegio respinge l’istanza di integrazione del contraddittorio: per consolidata giurisprudenza (Cons. Stato n. 9802 del 2023) l’INPS è l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita, con difetto di legittimazione passiva del Ministero già datore di lavoro.

Nel merito, il Tribunale rileva che l’art. 1, co. 15-bis, del d.l. n. 379/1987, invocato dall’Istituto, è stato abrogato dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010. Esclusa la reviviscenza della versione originaria della norma — richiamando Corte cost. n. 13 del 2012 — il collegio valorizza l’art. 1911, co. 3, del d.lgs. n. 66/2010, che dichiara espressamente l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. La nozione di forze di polizia, per il richiamo all’art. 16 della legge n. 121/1981, ricomprende l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.

Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, il collegio ne circoscrive l’oggetto alla sola formazione della base pensionabile. Poiché l’indennità di buonuscita ha natura di retribuzione differita, il beneficio richiesto ai soli fini di tale emolumento non sconta obblighi contributivi. Il termine del 30 giugno, infine, non è qualificato come perentorio e non può fondare una decadenza.

La domanda del ricorrente proveniente dall’Arma dei Carabinieri è accolta, essendo egli in possesso di qualifica equiparata a quella contemplata dalla norma; sulla somma spettante si applica la maggior somma tra interessi e rivalutazione. È invece respinta la domanda dell’ex appartenente all’Esercito: le Forze armate non costituiscono forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981 (CGARS n. 1329 del 2022).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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