Decadenza dagli incentivi fotovoltaici per documentazione non veridica (Cons. Stato n. 2666 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere esercitato dal GSE in materia di incentivi alle fonti rinnovabili è potere vincolato di decadenza, che presuppone l’accertamento della mancanza originaria dei requisiti di ammissione e impone il recupero delle somme secondo le regole della ripetizione dell’indebito. La non veridicità della documentazione prodotta a corredo dell’istanza integra una violazione sostanziale, correlata all’ottenimento dell’incentivo, e non un vizio formale o secondario. L’amministrazione è tenuta a valutare la decurtazione quale alternativa alla decadenza, ma non sussiste alcun diritto del soggetto responsabile al riconoscimento de plano di tale misura ridotta. L’interesse pubblico al recupero è in re ipsa, trattandosi di erogazione pubblica non spettante, e non è configurabile alcun affidamento legittimo del privato. Il diverso contegno assunto dal gestore in altro contesto non è invocabile per ottenere un trattamento identico.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 115,86 kW otteneva dal GSE il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del d.m. 5 maggio 2011, con convenzione sottoscritta nel dicembre 2011 e tariffa pari a 0,3570 Euro/kWh, comprensiva dell’incremento previsto per gli impianti realizzati in sostituzione di coperture contenenti amianto.

A seguito di una nota della Guardia di finanza relativa a un sequestro preventivo disposto dal g.i.p. in un procedimento penale connesso alla realizzazione degli impianti, il gestore avviava il procedimento di verifica ex art. 42 d.lgs. n. 28/2011 e d.m. 31 gennaio 2014. Con provvedimento del 23 aprile 2021 dichiarava la decadenza dal diritto alle tariffe e disponeva il recupero integrale degli incentivi percepiti, contestando la non veridicità della documentazione presentata. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; la società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. In via preliminare dichiara inutilizzabile la memoria di replica depositata oltre il termine perentorio di venti giorni liberi previsto dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, u.c., disp. att. c.p.a., richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 8949 del 2025 e n. 2586 del 2025. Rigetta altresì, per l’infondatezza nel merito del gravame, l’istanza di rimessione in termini proposta dalla parte resistente.

Nel merito la Corte qualifica i poteri del GSE come potere vincolato di decadenza: la mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l’ammissione al beneficio evidenzia un difetto originario della causa dell’attribuzione patrimoniale. Richiama sul punto l’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020 e le più recenti pronunce della Sezione, tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 9546/2025 e n. 5641/2025, oltre alla modifica dell’art. 42 intervenuta nel 2020, che ha mantenuto il riferimento alla decadenza richiamando i presupposti dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990.

Quanto all’interesse pubblico, la Corte osserva che, trattandosi di fruizione di un regime agevolativo, esso è in re ipsa: a fronte dell’indebita percezione di incentivi pubblici non può dubitarsi della ricorrenza di un indebito oggettivo e della conseguente legittimità del recupero. La ritenzione delle somme non può fondare alcun affidamento legittimo, non essendo conforme al buon andamento l’ammissione a erogazioni non spettanti.

Il Collegio condivide l’argomentazione del primo giudice: il soggetto responsabile non ha diritto al riconoscimento de plano della decurtazione quale alternativa alla decadenza, dovendo il gestore apprezzarne rilevanza e gravità. Nella specie il GSE ha valutato l’applicabilità della deroga, concludendo in senso negativo perché le violazioni sono correlate all’ottenimento dell’incentivo. Le discrepanze documentali non hanno valenza meramente formale, ma evidenziano l’impossibilità di riscontrare i requisiti di accesso al regime incentivante.

La Corte esclude infine che il diverso contegno assunto dal gestore per altro impianto ubicato nel medesimo Comune possa condurre a diverse conclusioni: l’interessato non può invocare l’errore eventualmente commesso dall’amministrazione in altri contesti per ottenere che lo stesso errore sia ripetuto in proprio favore. L’appello è pertanto respinto, con salvezza degli atti impugnati e compensazione integrale delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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