Sei scatti stipendiali e indennità buonuscita per forze polizia ordinamento militare (TAR Toscana n. 343 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, compresi gli appartenenti all’Arma dei carabinieri, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio alle sole ipotesi di cessazione per età, inabilità o decesso, non è più in vigore: l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che lo aveva novellato, non ne determina la reviviscenza, istituto di carattere eccezionale. L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto per le forze di polizia ad ordinamento militare. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei carabinieri e collocati a riposo a domanda, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla maggiorazione dei sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio, ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 in combinato disposto con l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione.

L’Istituto resistente ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa e, nel merito, ha sostenuto l’inapplicabilità del beneficio ai carabinieri in caso di dimissioni volontarie, l’operatività della norma speciale di cui all’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, l’applicazione del d.lgs. n. 165/1997 con onere contributivo, la decadenza per mancato rispetto del termine del 30 giugno e il difetto di qualifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di chiamata in giudizio del Ministero della Difesa: l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, mentre la partecipazione del Ministero al procedimento rileva solo nei rapporti interni di collaborazione tra enti.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo dai sei aumenti periodici attribuiti ai generali e colonnelli della Guardia di finanza, all’estensione agli ufficiali e ai sottufficiali, fino all’art. 6-bis. Su questo punto esclude che l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 — che aveva novellato l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 — possa far rivivere la versione originaria della disposizione limitativa. La reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di una volontà certa e indiscutibile del legislatore, non ravvisabile nella specie.

Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia contenuta nell’art. 6-bis è ampia e va letta alla luce dell’art. 16 della legge n. 121/1981, che ricomprende l’Arma dei carabinieri. Il d.P.R. n. 150/1987, di cui l’art. 6-bis dispone l’estensione, si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare.

L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide sul regime di calcolo del trattamento di fine servizio: la norma attiene alla sola base pensionabile, come si evince dal riferimento all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992. L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 si limita a non innovare il regime in vigore, confermando la perdurante vigenza dell’art. 6-bis.

Il termine del 30 giugno non è espressamente decadenziale e va letto in relazione al comma 3: è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo, costituendo un onere e non una condizione di ammissibilità. La sola ambiguità della disposizione non consente di farne discendere conseguenze decadenziali. Il beneficio spetta infine anche al dipendente privo di ruoli apicali, stante l’espresso riferimento agli ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.

Il Tribunale accoglie dunque la domanda, condannando l’INPS alla corresponsione delle differenze, con soli interessi legali e senza cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese sono compensate in ragione della iniziale non univocità degli orientamenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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