Sei scatti stipendiali e indennità buonuscita personale forze di polizia (TAR Lombardia n. 1455 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della l. n. 232/1990, va interpretato nel senso che i sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, entrano nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia che cessi dal servizio a domanda, una volta compiuti i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 da parte del codice dell’ordinamento militare non determina reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, perché ambiguo nei presupposti e funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo. L’art. 1911 c.o.m. conferma la perdurante vigenza della disciplina.
Il Fatto
Il ricorrente, già Revisore Tecnico Capo della Polizia di Stato, è cessato dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
L’INPS non aveva computato i sei scatti, pari al 2,50 per cento ciascuno, sull’ultima retribuzione. L’Ente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, la non suscettibilità di interpretazione estensiva della norma e l’intervenuta decadenza. Il Ministero dell’Interno, costituito tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha dedotto il difetto della propria legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS: l’unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio è il competente ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti va instaurata la controversia. Accoglie invece l’eccezione di estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, datore di lavoro del ricorrente.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Tribunale ricostruisce la cornice normativa: l’istituto dei sei aumenti periodici di stipendio nasce per ufficiali e sottufficiali e viene progressivamente esteso. Richiamando la giurisprudenza del Giudice di appello, il Collegio esclude che l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 da parte del codice dell’ordinamento militare faccia rivivere l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. La reviviscenza è istituto di carattere eccezionale e richiede una volontà certa e indiscutibile del legislatore, non ravvisabile nella fattispecie.
Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e comprende gli appartenenti all’ordinamento civile e a quello militare. Il d.P.R. n. 150/1987 si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra i due ordinamenti. Sul piano oggettivo, l’art. 6-bis attribuisce i sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita anche a chi chieda il collocamento in quiescenza alle condizioni anzidette, mentre l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.
Il Collegio ritiene quindi che l’art. 1911 c.o.m. si limiti a confermare la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per le forze di polizia ad ordinamento militare, senza innovare la disciplina. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non è espressamente qualificato come decadenziale e, per ragioni sistematiche legate al comma 3, costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Solo una norma chiara potrebbe fondare una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il termine e chi la presenta negli anni successivi.
Respinto anche il motivo sull’interpretazione costituzionalmente orientata: a fronte di un’espressa e chiara previsione di legge, l’attività interpretativa non può attribuirle un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole. Non si configura quindi alcuna interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 Cost. Il ricorso è accolto, con obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità includendo i sei scatti. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’INPS.
Nota della Redazione
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