Premio di ritrovamento e scopritore fortuito proprietario del fondo (TAR Lombardia n. 1461 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di premio di ritrovamento previsto dall’art. 92 del d.lgs. n. 42/2004, la qualifica di scopritore fortuito spetta al proprietario del compendio immobiliare nel quale gli scavi sono stati eseguiti, allorché l’attività di scavo sia stata posta in essere dalla proprietà, anche con il supporto materiale di altri operatori e in virtù di prescrizioni impartite dalla Soprintendenza in area di interesse archeologico. L’esito dell’attività di ricerca va imputato alla proprietà stessa, con la conseguenza che il soggetto incaricato dei lavori non può rivendicare il premio in qualità di scopritore. Il giudice amministrativo, in presenza di una pronuncia del Consiglio di Stato esecutiva che abbia riconosciuto la qualifica di scopritore in capo al proprietario, non può discostarsene, né ravvisare un rapporto di pregiudizialità necessaria rispetto all’opposizione di terzo proposta avverso quella decisione.

Il Fatto

La società ricorrente era appaltatrice dei lavori di ristrutturazione e ricostruzione di un compendio immobiliare sito in area qualificata a rischio archeologico. Nel corso dei lavori erano rinvenuti pregiati oggetti di epoca romana, comprensivi di un’epigrafe in marmo e di un vaso contenente monete d’oro. La società presentava istanza all’Amministrazione dei beni culturali per ottenere il premio di ritrovamento quale scopritore fortuito ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004. La Soprintendenza rigettava l’istanza con provvedimento del 12 giugno 2019, previo preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Contro tale diniego la società proponeva ricorso, chiedendo altresì la declaratoria del diritto al premio. Nel frattempo la proprietaria del compendio otteneva dal Consiglio di Stato il riconoscimento della qualifica di scopritore e interveniva ad opponendum nel giudizio. La ricorrente riferiva di avere proposto opposizione di terzo avverso quella sentenza, essendo rimasta estranea al giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di sospensione. Rileva che non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria tra la controversia e l’opposizione di terzo pendente davanti al Consiglio di Stato, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti degli artt. 79, comma 1, cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ. Il giudizio prosegue dunque nel merito.

Nel merito il ricorso è infondato. La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 92 del codice dei beni culturali per mancato riconoscimento della qualifica di scopritore fortuito. Il Collegio richiama la disciplina del premio di ritrovamento, che il Ministero corrisponde in misura non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate al proprietario dell’immobile, al concessionario dell’attività di ricerca e allo scopritore fortuito.

Il Tribunale osserva che la sentenza del Consiglio di Stato n. 920 del 2024, esecutiva ed efficace, riconosce la qualifica di scopritore in capo alla proprietaria del compendio. In quella pronuncia si evidenzia che gli scavi sono stati eseguiti dalla proprietà, seppure con il supporto materiale di altri operatori, e che la proprietà era destinataria di prescrizioni della Soprintendenza in ragione della rilevanza archeologica dell’area. L’esito dell’attività di scavo non può quindi che essere imputato alla proprietà stessa.

Il Collegio respinge la tesi difensiva secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe accertato il carattere fortuito della scoperta. Parimenti ritiene non invocabile la precedente sentenza del TAR n. 1263 del 2022, integralmente riformata in appello. Il ricorso è pertanto respinto. Le peculiarità della vicenda e delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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