Sei scatti stipendiali al personale in quiescenza delle forze di polizia militari (TAR Lazio n. 565 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Al personale in quiescenza delle forze di polizia a ordinamento militare, quali l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza, spetta il beneficio dei sei scatti stipendiali figurativi del 2,5%, da includere nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. L’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, si applica anche a chi chieda il collocamento in quiescenza avendo maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità non è qualificato come perentorio dalla legge e al suo superamento non è ricollegata alcuna decadenza. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma per asserita violazione degli artt. 3 e 81 Cost., trattandosi di scelta riservata alla discrezionalità del legislatore. Sulla somma dovuta spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al personale dell’Arma dei Carabinieri, ha prestato servizio fino al 31 marzo 2019, cessando “a domanda” all’età di 57 anni con 41 anni di servizio utile, e collocandosi a riposo dal 1 aprile 2019. Ha domandato l’accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis, d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, con il conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare il trattamento di fine servizio includendo gli scatti nella base di calcolo.

L’Istituto previdenziale ha contestato la spettanza del beneficio al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 81 Cost., e ha eccepito la decadenza per la tardiva presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso, richiamando il proprio univoco orientamento, ribadito dalla recente decisione di questa sezione 31 gennaio 2026 n. 78, richiamata anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a. Al personale in quiescenza delle forze di polizia a ordinamento militare spetta l’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.

Il percorso argomentativo muove dalla lettura combinata dell’art. 6-bis, d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, e dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010, che estende l’applicazione della disposizione al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. Ne deriva l’applicabilità del beneficio anche all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di finanza, in conformità a plurimi precedenti (tra cui TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 giugno 2025 n. 533; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441).

Quanto all’eccezione di decadenza, il Collegio ha osservato che il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità non è qualificato come perentorio dalla legge, né al suo superamento la norma ricollega alcuna decadenza, richiamando sul punto TAR Veneto, sez. III, 22 luglio 2025 nn. 1307-1308 e Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231.

La dedotta illegittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, non essendo stati addotti validi elementi a sostegno. Il Collegio ha richiamato TAR Lazio, Roma, sez. V, 18 marzo 2026 n. 5153, che sul punto richiama Cons. Stato, sez. II, n. 2831 del 20 marzo 2023, secondo cui l’attività interpretativa non può attribuire alla norma un contenuto opposto a fronte di una espressa previsione di legge, operando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione delle prestazioni sociali.

In conclusione, il ricorso è stato accolto, con dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici e condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. Ai sensi degli artt. 429, comma 3 e 39 cod. proc. amm., sulle somme dovute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, in forza degli artt. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36, l. n. 724 del 1994. Le spese sono state poste a carico dell’INPS soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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