Autorizzazione paesaggistica: obbligo di preavviso di rigetto e annullamento (TAR Lazio n. 564 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, l’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004 impone alla Soprintendenza di comunicare agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 prima dell’adozione del proprio parere. Tale obbligo si estende anche all’accertamento di compatibilità paesaggistica di interventi realizzati in assenza della preventiva autorizzazione. Il parere negativo emesso senza la comunicazione dei motivi ostativi è illegittimo e travolge il conseguente rigetto dell’istanza. La sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 non opera per il provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Comune, nel 2013, una richiesta di parere ambientale in sanatoria per regolarizzare la costruzione di un fabbricato. L’istanza è stata trasmessa alla locale Soprintendenza per il parere di competenza. Nel 2014 la domanda è stata respinta, anche in virtù del parere negativo dell’autorità preposta al vincolo. Il provvedimento di rigetto e gli atti presupposti sono stati impugnati davanti al giudice amministrativo.
Il Comune non si è costituito. Il Collegio, dato atto della mancata costituzione, con ordinanza istruttoria n. 1138 del 23 dicembre 2025 ha ordinato all’amministrazione di depositare una relazione in fatto e diritto. L’ordine è rimasto inottemperato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata e dirimente la censura relativa all’omessa instaurazione di un valido contraddittorio procedimentale per il tramite della comunicazione di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990. L’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004, coerentemente alla natura vincolante del parere del Soprintendente, stabilisce che, in caso di parere negativo, questi comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo.
La giurisprudenza richiamata precisa che l’obbligo di invio della comunicazione ex art. 10-bis prima dell’adozione del parere può estendersi anche all’accertamento di compatibilità paesaggistica di interventi realizzati in assenza della preventiva autorizzazione. La Soprintendenza è quindi tenuta a inoltrare agli interessati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Se non adempie a tale incombente, il parere negativo e il conseguente rigetto sono illegittimi.
Il Collegio esclude che nel caso di specie possa operare la sanatoria dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. La disposizione, nel suo ultimo periodo, stabilisce che la relativa ipotesi di non annullabilità non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis. Ciò vale anche a prescindere dalla novella del 2020 che ha reso parzialmente inapplicabile all’istituto la sanatoria stessa. La Corte ricorda come l’orientamento maggioritario, precedente alla novella, ritenesse che la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comportasse automatica illegittimità solo quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Nel caso concreto il ricorrente ha fornito una serie di elementi che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare prima di emanare gli atti impugnati. A ciò si aggiunge che neppure nel giudizio l’amministrazione ha preso posizione sulle contestazioni, nonostante l’ordine impartito con l’ordinanza istruttoria. In virtù della facoltà concessa dall’art. 64 cod. proc. amm., il Collegio desume argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e assorbimento delle censure non esaminate, stante il carattere preliminare della doglianza accolta e il divieto dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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