Carta docente, inottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4001 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione al titolo che abbia riconosciuto al docente il diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. L’accertato inadempimento, non contestato dall’Amministrazione, integra il presupposto dell’art. 114 cod. proc. amm. e giustifica la condanna all’esecuzione entro il termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta, senza alcun compenso ove questi sia un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. La penalità di mora non è dovuta in via automatica: il suo riconoscimento presuppone una valutazione di effettività, che può essere negata in presenza di un contenzioso seriale e di obiettive difficoltà di tempestiva liquidazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accerta il proprio diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, e condanna il Ministero dell’Istruzione ad attribuirla.
Notificato il titolo, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Il titolo è passato in giudicato ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorrente propone allora ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto che la pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e che l’Amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. L’allegato inadempimento è dunque accertato e il ricorso è fondato.
Ne deriva la condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato, per il contributo alla formazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il termine è funzionale a garantire l’effettività della tutela, evitando che il diritto riconosciuto resti privo di attuazione materiale.
Per il caso di perdurante inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta nel direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o in un dirigente o funzionario delegato. Questi provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a lui pervenuta dal ricorrente, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario.
Il Tribunale nega invece, allo stato, la condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm. La decisione si fonda sul carattere marcatamente seriale del contenzioso e sulle connesse difficoltà di tempestiva liquidazione. Il Collegio precisa che a tale misura potrà eventualmente provvedersi, su istanza della parte ricorrente, in caso di inottemperanza che perduri oltre i termini assegnati.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di € 1.000,00 per compensi, oltre accessori.
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Nota della Redazione
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