Scatti stipendiali al personale in quiescenza a domanda e ricalcolo del TFS (TAR Campania n. 4918 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta a tutto il personale appartenente alle Forze di polizia, ad ordinamento civile o militare, collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e maturato trentacinque anni di servizio utile. La nozione di Forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e va letta in coerenza con la funzione estensiva del decreto, che mira a uniformare i benefici economici del comparto. Ne consegue l’obbligo dell’INPS di includere i sei scatti nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, con maturazione degli interessi legali sulla somma dovuta. L’azione avverso il silenzio-inadempimento è ammissibile anche quando la domanda sia qualificabile come accertamento del diritto, in applicazione del principio iura novit curia e dell’art. 32 cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato con qualifica di Sovrintendente Capo Coordinatore, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e maturato trentacinque anni di servizio. Nel corrispondere il trattamento di fine servizio, l’INPS non ha riconosciuto il beneficio dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.

Con istanza trasmessa nel novembre 2023 l’interessato ha chiesto la riliquidazione dell’indennità. L’Istituto non ha dato risposta. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per l’accertamento del diritto al ricalcolo con inclusione dei sei scatti, oltre interessi. L’INPS si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’azione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare dell’Istituto. La domanda del ricorrente, osserva il TAR, è qualificabile anche come actio di accertamento del diritto, in ossequio al principio iura novit curia e in coerenza con l’art. 32 cod. proc. amm.. Da ciò discende la piena potestas iudicandi del giudice amministrativo. L’eccezione è quindi respinta.

Nel merito, il Tribunale richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti alle Forze di polizia, ad ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda con almeno trentacinque anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età. Il Collegio cita, tra le altre, le pronunce del Consiglio di Stato n. 3041 del 2023 e il gruppo di decisioni del marzo 2023.

La nozione di Forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 è ampia. Il TAR la ricostruisce alla luce della funzione del decreto, che all’art. 1 dispone l’estensione dei benefici economici del d.P.R. n. 150/1987 all’Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, tutti componenti delle forze di polizia ai sensi dell’art. 16 legge n. 121/1981.

Il Collegio dichiara di aderire all’indirizzo del Giudice di appello, richiamando per economia processuale le relative conclusioni e la propria precedente pronuncia TAR Campania n. 2230 del 2023. Reputa inoltre manifestamente infondate le perplessità di tenuta costituzionale del diritto vivente prospettate dalla difesa dell’Istituto.

Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento degli scatti quali voci computabili per la liquidazione del trattamento di fine servizio e condanna l’INPS all’inclusione del beneficio nella base di calcolo, con maturazione degli interessi legali. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.500,00 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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