Ordine di pagamento spese di bonifica al privato non è atto lesivo (TAR Emilia-Romagna n. 397 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte dell’ordinanza comunale che si limita a indicare il soggetto che ha eseguito l’intervento di bonifica e l’entità dei relativi costi ha valenza meramente informativa ed è priva di attitudine lesiva. Il destinatario dell’atto non è pertanto legittimato a impugnarla, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. L’Amministrazione non ha titolo per interferire nel rapporto di dare e avere tra privati, che resta devoluto al Giudice ordinario. La non felice formulazione del provvedimento può indurre il destinatario a equivocarne portata senza tuttavia mutarne la natura non provvedimentale. La compensazione delle spese può conseguire alla non chiarezza dell’atto gravato.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un cantiere e di un fabbricato acquistato a un’asta giudiziaria, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune gli ha intimato, da un lato, di allacciarsi nel termine di 120 giorni alla rete fognaria per acque nere e, dall’altro, di pagare alla società che aveva eseguito l’intervento le spese per la pulizia del condotto delle acque bianche e la bonifica del fiume, per complessivi €uro 5.971,53.

Il ricorso è stato proposto limitatamente alla seconda parte dell’atto, contestandosi la responsabilità dello sversamento, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’addebito al proprietario di un intervento eseguito su ordine della Polizia Giudiziaria e l’ingerenza del Comune in un rapporto tra privati. L’Ente si è costituito eccependo l’inammissibilità per difetto di lesività, avendo il ricorrente interesse a contestare solo la parte relativa alle spese e avendo spontaneamente eseguito l’ordine di allacciamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione comunale e dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse, discendente dalla carenza ab origine di lesività dell’atto, richiamando T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, sentenza n. 1258/2024 e T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, sentenza n. 9527/2023.

Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che l’ordinanza, nella parte gravata, ha valenza meramente informativa. Essa si limita a indicare il soggetto che aveva effettuato l’intervento di ripristino e i costi di tale intervento, senza imporre alcun pagamento.

Il Tribunale riconosce che la non felice formulazione dell’atto può aver indotto il ricorrente a equivocarne senso e portata. L’equivoco interpretativo non vale però a conferire natura provvedimentale a una clausola che tale natura non ha: l’interesse all’impugnazione presuppone un atto capace di incidere stabilmente nella sfera giuridica del destinatario.

Quanto al rapporto economico, la Corte rileva che sul dare e avere tra il ricorrente e la società esecutrice pende giudizio avanti al Giudice ordinario, munito di giurisdizione nelle controversie tra privati. L’Amministrazione non ha titolo per interferire in tale rapporto, e la clausola informativa non realizza alcuna ingerenza.

Le spese sono compensate tra le parti, considerata la non chiarezza del provvedimento gravato, con il contributo unificato che rimane a carico del ricorrente. La declaratoria di inammissibilità chiude il giudizio senza esame del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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