Canone concessorio stadio e incassi da diritti tv nel calcolo della riduzione (Cons. Stato n. 1594 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione d’uso di impianto sportivo comunale, la clausola convenzionale che prevede una riduzione proporzionale del canone in caso di limitazione dell’utilizzo dello stadio per causa non imputabile al concessionario va interpretata in senso sistematico. Gli incassi da assumere a base del calcolo comprendono anche gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, nazionali e internazionali, e i premi delle competizioni UEFA, perché correlati allo svolgimento dell’attività sportiva nel bene concesso e resi possibili dalle facoltà riconosciute al concessionario. Non sussiste alcuna modifica unilaterale della convenzione quando l’amministrazione si limiti ad applicarne le clausole, con atto di competenza dirigenziale. Il principio di riequilibrio economico-finanziario sotteso alla disciplina emergenziale non impone la decurtazione quando l’incremento di quei proventi mantenga sostanzialmente inalterato l’assetto originario.
Il Fatto
Una società concessionaria dell’uso e della gestione dello stadio comunale chiedeva al Comune la rideterminazione in riduzione del canone per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021, a fronte delle limitazioni all’accesso del pubblico imposte dall’emergenza pandemica, invocando la clausola convenzionale che ancora la decurtazione alla riduzione degli incassi rispetto all’ultimo anno di pieno utilizzo.
L’amministrazione applicava una riduzione contenuta, includendo nel calcolo anche le somme da diritti televisivi, da partite nazionali e internazionali. La società impugnava gli atti davanti al TAR Lombardia, che respingeva il ricorso con sentenza n. 3433 del 2024. Proponeva quindi appello, dolendosi dell’interpretazione estensiva della nozione di “incassi” e dell’asserita modifica unilaterale della convenzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello muovendo da un dato fattuale decisivo: per tutto il periodo considerato le concessionarie hanno comunque utilizzato lo stadio per la propria attività sportiva, portando a termine campionati e tornei. Da ciò deriva che il bene pubblico in concessione ha continuato a produrre utilità e incassi direttamente collegati al suo impiego.
Il nucleo argomentativo attiene all’interpretazione dell’art. 5 della Convenzione. La Corte ritiene corretto il criterio sistematico seguito dal primo giudice: l’art. 12 della convenzione autorizza il concessionario a consentire alle emittenti di installare impianti fonici e visivi, rendendo possibile la ripresa e la trasmissione delle partite. Tale attività è esercizio di una facoltà riconosciuta e costituisce fonte di ricavi da computare nel calcolo del canone e della riduzione.
Quanto alla disciplina di settore recata dal d. lgs. n. 9 del 2008, il Consiglio di Stato esclude che essa snaturi la correlazione tra proventi televisivi e uso dello stadio. La partecipazione alle competizioni presuppone la disponibilità di un impianto adeguato, e la quota relativa al radicamento sociale considera proprio il numero di spettatori e la capienza della struttura. Analogamente si conclude per i premi delle competizioni UEFA.
Il Collegio valorizza inoltre i bilanci delle stagioni a porte chiuse, dai quali emerge una crescita rilevante dei proventi televisivi, e ne trae la conferma che l’equilibrio economico-finanziario originario è rimasto sostanzialmente immutato, in linea con la finalità dell’art. 216 del d.l. n. 34 del 2020. Cadono perciò le censure sull’incompetenza del dirigente e sull’errore di computo dei ricavi da amichevoli, non risultando tali voci distinte nei bilanci depositati. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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