Sei scatti stipendiali anche al collocamento in quiescenza a domanda (TAR Calabria n. 670 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990, riconosce i sei scatti stipendiali anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La causa della cessazione dal servizio non assume rilievo ai fini dell’attribuzione del beneficio. L’istituto opera sul piano previdenziale e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione degli scatti nella relativa base di calcolo. L’Istituto previdenziale non può opporre l’efficacia limitata del giudicato formatosi su altra controversia, poiché il diritto trova fondamento nella norma e nella giurisprudenza amministrativa ormai consolidata.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio nel Corpo di polizia alle dipendenze del Ministero dell’Interno dal 1983 al 2020 e, il 1° febbraio 2020, è stato collocato in quiescenza a domanda, avendo compiuto 55 anni di età e maturato 39 anni di servizio utile.
Con diffida del 7 giugno 2022 ha chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti. L’Istituto ha respinto l’istanza con PEC del 10 giugno 2022, sostenendo che il beneficio spetti solo a chi cessa per limiti di età, inabilità o decesso. Di qui il ricorso al TAR per l’accertamento del diritto e la condanna dell’INPS alla riliquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i propri precedenti conformi e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, rilevando che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 delinea un ambito oggettivo duplice: al primo comma riconosce il beneficio a chi cessa per età, inabilità permanente o decesso; al secondo comma lo estende a chi chieda il collocamento in quiescenza con i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile.
La tesi dell’Istituto, secondo cui il beneficio sarebbe riservato alle sole cessazioni per età o inabilità, non trova riscontro nel dato normativo, che contempla espressamente l’ipotesi della quiescenza a domanda.
Sul piano soggettivo, i richiami del d.l. n. 387/1987 e del d.P.R. n. 150/1987 conducono a una nozione ampia di forze di polizia, comprensiva del personale della Polizia di Stato, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 non incide sulla vigenza dell’art. 6-bis.
La PEC di rigetto è dunque illegittima e il ricorso va accolto, con accertamento del diritto del ricorrente ai benefici e condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo.
Sulle somme spettano i soli interessi legali, dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta.
Nota della Redazione
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