Livelli perequativi AGCOM non cumulabili tra le due finestre di ingresso (TAR Campania n. 1320 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accordi sindacali integrativi del trattamento economico dei dipendenti di autorità amministrative indipendenti, i livelli stipendiali incrementali riconosciuti in funzione perequativa dall’art. 2 dell’Accordo sottoscritto in data 6 aprile 2022 non sono cumulabili tra loro. Le clausole dei punti 3 e 4 del medesimo articolo individuano categorie alternative di personale, distinte mediante un criterio cronologico oggettivo fondato sull’ingresso nei ruoli dell’Amministrazione: una medesima posizione lavorativa non può collocarsi simultaneamente in entrambe le finestre temporali delineate. Il criterio letterale, di cui all’art. 1362 c.c., e quello sistematico, di cui all’art. 1363 c.c., impongono di leggere le clausole come classificazione per cluster alternativi, coerente con la ratio compensativa dell’istituto. Il riconoscimento di livelli riferiti a una qualifica non più rivestita al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo contrasta con la necessaria corrispondenza tra titolo giuridico del beneficio e inquadramento professionale di riferimento.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente dell’AGCOM, aveva chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’Amministrazione le aveva riconosciuto due livelli stipendiali incrementali ai sensi dell’art. 2, punto 4, dell’Accordo del 2022, lamentando l’omessa attribuzione dei due ulteriori livelli previsti dal punto 3 della medesima disposizione. La pretesa si fondava sul presupposto che la propria carriera integrasse entrambe le fattispecie contemplate dalle clausole, con conseguente diritto a quattro livelli complessivi.
Alla ricorrente erano stati riconosciuti due livelli, con decorrenza 1° gennaio 2022, in ragione della qualifica di funzionario rivestita alla data di efficacia della disciplina perequativa. Il contenzioso si concentrava esclusivamente sulla pretesa di cumulare a tali incrementi i due livelli previsti dal punto 3, riferiti al periodo pregresso in cui la dipendente aveva rivestito la qualifica di operatore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la controversia come questione meramente interpretativa dell’accordo sindacale, redigendo la decisione in forma semplificata ex art. 74 c.p.a. Il thema decidendum è stato circoscritto alla verifica della cumulabilità dei livelli perequativi previsti dai punti 3 e 4 dell’art. 2 dell’Accordo.
Il percorso argomentativo muove dal criterio letterale, di cui all’art. 1362 c.c., e dal criterio sistematico, di cui all’art. 1363 c.c., richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui, in mancanza di criteri legali tipizzati, per i provvedimenti amministrativi valgono i criteri interpretativi propri dei contratti. Assume carattere preminente la regola collegata all’interpretazione letterale, con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in presenza di clausole assolutamente chiare.
Sotto il profilo testuale, le clausole dei punti 3 e 4 individuano categorie di personale attraverso un criterio cronologico oggettivo, espresso mediante la locuzione “entrato nei ruoli”. Il punto 3 si riferisce al personale entrato nei ruoli dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010; il punto 4 riguarda il personale entrato a partire dal 1° gennaio 2011. La lettura coordinata delle due disposizioni evidenzia una scansione cronologica formulata in termini alternativi e non sovrapponibili: uno stesso dipendente non potrebbe essere contemporaneamente entrato nei ruoli in entrambe le finestre temporali.
Anche il criterio sistematico conduce alla medesima conclusione. Il punto 5 dell’articolo disciplina autonomamente l’ipotesi del personale che abbia mutato qualifica in esito a procedure di promozione, confermando che il legislatore contrattuale ha inteso regolare espressamente tale fattispecie senza prevedere alcuna sommatoria. La funzione perequativa richiamata dalla rubrica rafforza questa lettura: consentire il cumulo dei benefici comporterebbe una duplicazione del vantaggio perequativo in capo al medesimo rapporto di impiego, alterando l’equilibrio dell’Accordo.
Il Collegio ha inoltre escluso che la dipendente possa rivendicare incrementi retributivi riferiti a una qualifica contrattuale diversa da quella rivestita al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo. Il mutamento di qualifica determina un nuovo inquadramento professionale, con assoggettamento della posizione alle regole proprie della qualifica acquisita. Il passaggio da operatore a funzionario ha comportato l’inserimento in un autonomo sistema di classificazione e progressione economica. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della questione meramente interpretativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole