Regressione tariffaria sanitaria, contestazioni sul quantum al giudice ordinario (TAR Campania n. 2597 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di regressione tariffaria relativa alle prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando la controversia riguardi solo l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio e non coinvolga una verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione. La posizione giuridica azionata ha consistenza di diritto soggettivo, poiché l’Asl è priva di potere discrezionale laddove il rapporto trovi il tetto insuperabile dello stanziamento. Non rileva, ai fini della giurisdizione amministrativa, né la forma procedimentale dell’azione amministrativa, né l’impugnazione degli atti di ridefinizione della regressione quando le censure investano solo il quantum, i tempi e le modalità del recupero, senza contestare il potere di programmazione sanitaria regionale e la definizione dei tetti di spesa.

Il Fatto

La ricorrente è una struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni di patologia clinica, ai sensi degli artt. 8-quater e ss. del d.lgs. 502/1992. Con il ricorso ha impugnato la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo relativo al recupero del saldo contabile per l’anno 2013, con cui l’Asl ha quantificato la regressione tariffaria unica in € 10.842,30, insieme agli atti presupposti e consequenziali.

La società ha contestato il difetto di motivazione degli atti e la lesione del legittimo affidamento, per l’ingiustificata dilazione temporale tra l’accertamento contabile e l’esercizio di riferimento. L’Amministrazione si è costituita eccependo in via preliminare la tardività dell’impugnazione e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia fosse qualificata come inerente a rapporti di dare-avere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni in rito, risultando preliminare e dirimente la questione di giurisdizione. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, in conformità ai precedenti della Sezione e ai più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione.

Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui, in materia di regressione tariffaria, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando la controversia riguardi solo l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, senza coinvolgere una verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione. Da un lato, l’Asl è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove il rapporto trovi il tetto insuperabile dello stanziamento; dall’altro, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali.

Nel caso di specie, con gli atti impugnati l’Azienda si è limitata a indicare l’importo di un pagamento dovuto per crediti certi, liquidi ed esigibili, determinati sulla base dei risultati dell’attività del tavolo tecnico. Tali atti si pongono quindi quali atti paritetici strumentali alla definizione del rapporto di credito, con la conseguenza che la contestazione rientra nella cognizione del giudice ordinario.

Il Collegio ha precisato che non rileva, ai fini dell’affermazione della giurisdizione amministrativa, la circostanza che siano state impugnate le deliberazioni di ridefinizione della regressione tariffaria. Le censure formulate non riguardano la determinazione regionale del tetto di spesa, né la possibilità di rettificare la capacità operativa massima, né la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali: non investono, in definitiva, l’esercizio del potere di programmazione sanitaria, il cui sindacato spetta al giudice amministrativo. Esse attengono piuttosto alle modalità e ai tempi della regressione e al quantum correlato.

Il Tribunale ha inoltre escluso che rilevi la circostanza che gli atti siano stati adottati all’esito di un procedimento, poiché la forma dell’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate. Ha infine fatto salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato, compensando integralmente le spese per il consolidamento successivo dell’indirizzo sulla giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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