Scatti stipendiali e riliquidazione TFS anche in caso di cessazione a domanda (TAR Puglia n. 1362 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti biennali previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, non è limitato alla sola base pensionabile ma si estende al trattamento di fine servizio. L’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare include espressamente gli aumenti periodici in questione nel calcolo del trattamento di quiescenza, del TFS e dell’indennità di ausiliaria. Il diritto spetta anche al personale collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il diniego opposto dall’Istituto previdenziale contrasta con l’interpretazione consolidata delle norme e con l’univoco orientamento giurisprudenziale, in virtù del principio di uniformità del trattamento economico previdenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, già assistente capo della Polizia Penitenziaria, è stato collocato a riposo a domanda con decorrenza dal 30 aprile 2021, dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio. Con istanza del 29 giugno 2023 ha chiesto all’INPS, Direzione provinciale di Bari, il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990.

L’Istituto ha respinto la richiesta con missiva del 6 luglio 2023, osservando che il beneficio dei sei scatti viene valorizzato sul TFS solo in caso di cessazione dal servizio per decesso, inabilità e limiti di età. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego e i prospetti di liquidazione, chiedendo anche l’accertamento del diritto al ricalcolo, con interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 6 bis, comma 1, del d.l. n. 387/1987 attribuisce al personale della Polizia di Stato sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio percepito. Il comma 2 amplia la platea dei beneficiari, estendendo il diritto al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.

Il Tribunale richiama poi il d.lgs. n. 165/1997, che all’art. 4, comma 2, ha previsto l’attribuzione degli aumenti periodici anche al personale cessato su richiesta, previo versamento della contribuzione residua. Il legislatore ha riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile, ma nulla ha specificato in ordine al trattamento di fine servizio.

La lacuna è colmata dall’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare, che ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria considera gli aumenti periodici previsti dall’art. 6 bis, confermando al comma 3 l’estensione a chi ha chiesto il collocamento in quiescenza a domanda.

Il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale richiamato: il Consiglio di Stato n. 1231/2019 e le pronunce n. 2833/2023 e n. 2986/2023 della Sezione II, oltre a diverse decisioni dei TAR (Friuli Venezia Giulia n. 124/2021, Lombardia n. 1184/2021, Lazio n. 9011/2022, Catania n. 1568/2022, Palermo n. 416/2025). Da tale quadro non emergono motivi per discostarsi.

Il mancato riconoscimento opposto dall’Istituto previdenziale risulta pertanto in contrasto con l’interpretazione consolidata e con il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. Il ricorso è accolto. Le spese di lite sono integralmente compensate in considerazione del rapporto di servizio intercorso fra le parti e della specificità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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