Sei scatti biennali inclusi nella base di calcolo del T.F.S. (TAR Puglia n. 1361 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti biennali previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 475/1987, riconosciuto al personale delle forze di polizia e delle qualifiche equiparate ai fini della base pensionabile, si estende anche alla base di calcolo del trattamento di fine servizio. L’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare considera espressamente tali aumenti periodici ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria. Il diritto spetta anche al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il mancato riconoscimento del beneficio da parte dell’Istituto previdenziale contrasta con l’interpretazione consolidata delle norme e con l’univoco orientamento giurisprudenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, già appuntato scelto della Guardia di Finanza, è stato collocato a riposo su domanda a decorrere dal 1° settembre 2017, dopo aver compiuto 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio. Con ricorso notificato il 21 aprile 2023 e depositato il 6 maggio 2023 ha chiesto l’accertamento del diritto al conseguimento dei benefici economici previsti dal combinato disposto dell’art. 6 bis del d.lgs. n. 387/1987 e dell’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare, nonché la condanna dell’Amministrazione alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, con rivalutazione monetaria e interessi.

L’INPS si è costituito eccependo l’incompetenza per territorio in favore della sede locale competente e l’infondatezza nel merito. Il ricorrente ha replicato, chiedendo il rigetto dell’eccezione e l’accoglimento della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di incompetenza territoriale e la disattende. La fattispecie non riguarda una prima liquidazione, ma una riliquidazione del trattamento di fine servizio. Sul punto la stessa circolare dell’Istituto richiamata in giudizio conferma il criterio della provincia di residenza del pensionato per le riliquidazioni dei TFS. Essendo competente la sede provinciale di Bari, la competenza del Tribunale è fuori discussione.

Nel merito il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce sei scatti biennali del 2,50% ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio percepito, al personale cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso; il comma 2 estende il diritto al personale collocato in quiescenza su domanda con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il d.lgs. n. 165/1997 ha esteso gli aumenti periodici al personale cessato su richiesta, previo versamento della contribuzione residua. Il legislatore ha riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile senza escluderlo dal trattamento di fine servizio.

L’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare ha poi chiarito che ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria si considerano gli aumenti periodici dell’art. 6 bis, confermando al comma 3 l’estensione a chi ha chiesto il collocamento a domanda. Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, sentenza n. 1231/2019, e le pronunce della Sezione II n. 2833/2023 e n. 2986/2023, oltre a diverse decisioni dei Tribunali amministrativi regionali, tutte nel senso dell’applicabilità del beneficio al personale militare in quiescenza su domanda.

Su queste basi il Tribunale ritiene di non discostarsi dall’impostazione consolidata. Il beneficio riconosciuto per la base pensionabile deve applicarsi anche al trattamento di fine servizio, in conformità al principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. Il diniego opposto dall’Istituto risulta perciò illegittimo e la pretesa del ricorrente pienamente fondata. Il ricorso è accolto, con integrale compensazione delle spese in ragione del rapporto di servizio intercorso e della specificità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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