Sei scatti biennali inclusi nella base di calcolo del T.F.S. (TAR Puglia n. 1363 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti biennali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con la legge n. 472/1987, non è limitato alla base pensionabile ma si estende alla base di calcolo del trattamento di fine servizio. L’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare considera espressamente tali aumenti periodici ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria. Il diritto spetta anche al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il mancato riconoscimento da parte dell’Ente previdenziale contrasta con l’interpretazione consolidata della normativa e con l’orientamento giurisprudenziale uniforme.

Il Fatto

Il ricorrente, già appuntato scelto della Guardia di Finanza, è stato collocato a riposo su domanda con decorrenza dal 30 settembre 2021, dopo il compimento dei 58 anni di età e con oltre 42 anni di servizio. Ha chiesto all’I.N.P.S. il riconoscimento dei benefici economici di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella relativa base di calcolo.

L’Istituto previdenziale si è costituito eccependo l’incompetenza per territorio in favore della sede locale competente e deducendo l’infondatezza del ricorso. Il ricorrente ha replicato, insistendo per l’accoglimento. La questione arriva davanti al giudice amministrativo per il diniego opposto dall’Ente previdenziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di incompetenza. Richiamando il punto 2.3.4. della circolare INPS n. 118 del 14 agosto 2019, rileva che per le riliquidazioni del trattamento di fine servizio resta confermato il criterio della provincia di residenza del pensionato. Poiché il ricorrente risiede in provincia di Bari, la competenza spetta alla sede provinciale dell’Istituto.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce al personale delle forze di polizia, cessato dal servizio, sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio percepito. Il comma 2 estende il diritto al personale collocato in quiescenza su domanda, con i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il d.lgs. n. 165/1997 ha previsto l’attribuzione degli aumenti periodici anche al personale cessato su richiesta, previo versamento della contribuzione residua.

Il passaggio decisivo riguarda l’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare. La norma considera gli aumenti periodici ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria, confermando il beneficio per chi ha chiesto la quiescenza a domanda. Il Collegio sottolinea che il legislatore nulla ha specificato, in origine, per il trattamento di fine servizio, ma la disciplina successiva ha colmato la lacuna in senso favorevole al personale.

Il Tribunale richiama l’orientamento giurisprudenziale consolidato. Il Consiglio di Stato, sentenza n. 1231/2019, ha confermato il diritto, ribadendo che la normativa non prevede esclusioni. Le pronunce n. 2833/2023 e n. 2986/2023 della Sezione II hanno accolto le richieste di ricalcolo del T.F.S. Numerosi TAR si sono espressi conformemente, tra cui T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 124/2021, T.A.R. Lombardia n. 1184/2021, T.A.R. Lazio n. 9011/2022, T.A.R. Catania n. 1568/2022 e T.A.R. Palermo n. 416/2025.

Su queste basi il Collegio ritiene che il beneficio, riconosciuto per la base pensionabile, debba applicarsi anche al trattamento di fine servizio, in virtù del principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. Il diniego dell’Istituto risulta perciò in contrasto con l’interpretazione consolidata. Il ricorso è accolto, con integrale compensazione delle spese in ragione del rapporto di servizio intercorso e della specificità della fattispecie.

Nota della Redazione

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