Verificazione tecnica revocata per conflitto di interessi non chiarito e incarico rimodulato (TAR Molise n. 197 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di verificazione tecnica disposta dal giudice amministrativo, l’incarico deve essere revocato quando il soggetto designato dichiari una situazione di incompatibilità o conflitto di interessi senza specificarne la portata. In tal caso, il Collegio provvede a riaffidare l’incarico ad altro professionista, potendo modificare la propria precedente ordinanza. Nel disporre la verificazione, il giudice può altresì stabilire che le parti siano avvisate dell’espletamento delle operazioni e possano parteciparvi tramite un proprio consulente di fiducia, a garanzia del contraddittorio e della piena efficacia dell’istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la diffida a demolire una scala esterna e la successiva ordinanza di demolizione, contestando la natura del suolo e la necessità di un’istruttoria approfondita. Il TAR, con ordinanza n. 101/2026, ha disposto una verificazione tecnica, affidandola al Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Campobasso, con facoltà di delega, per accertare se la scalinata insista su suolo comunale o sia pertinenza dell’immobile del ricorrente.
Il Presidente dell’Ordine degli ingegneri ha però comunicato la propria impossibilità ad accettare l’incarico per “incompatibilità”, delegando comunque un sostituto. Il ricorrente ha contestato la delega, chiedendo chiarimenti sui quesiti e la possibilità di nominare un proprio tecnico di fiducia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’istanza di revoca dell’incarico, ritenendo che la dichiarazione di incompatibilità del Presidente dell’Ordine degli ingegneri fosse generica e non consentisse di comprenderne la portata. Nel dubbio, ha disposto la revoca e il riaffidamento della verificazione al Presidente dell’Ordine degli architetti di Campobasso, per i medesimi quesiti.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che entrambe le parti saranno avvisate dell’espletamento delle operazioni con preavviso di cinque giorni e potranno parteciparvi con un proprio consulente di fiducia, soddisfacendo la richiesta del ricorrente. Ha infine confermato l’udienza pubblica del 16 settembre 2026 per il prosieguo del giudizio, modificando l’ordinanza n. 101/2026 solo nei limiti indicati.
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Nota della Redazione
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