Sei scatti stipendiali e termine del 30 giugno: natura non decadenziale (TAR Emilia-Romagna n. 883 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987 e modificato dalla legge n. 232/1990, non ha natura decadenziale. Esso costituisce un onere per l’interessato, funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il mancato rispetto di tale termine non impedisce l’attribuzione dei sei scatti stipendiali al personale della Polizia di Stato che, in possesso dei requisiti dei cinquantacinque anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile, abbia chiesto il collocamento in quiescenza. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l’applicazione dei sei scatti alla sola pensione e non al trattamento di fine servizio. Il ricalcolo dell’indennità di buonuscita è dovuto con i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha svolto la propria carriera fino al pensionamento maturando quaranta anni di servizio utile e cinquantasette anni di età. Ha impugnato i prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’INPS, direzione provinciale di Modena, nella parte in cui non gli attribuivano i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990.

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione, richiamando un orientamento del Consiglio di Stato e della giurisprudenza amministrativa favorevole all’applicazione del beneficio anche in caso di cessazione a domanda. L’INPS ha eccepito l’inapplicabilità della norma per la volontarietà della cessazione, il mancato rispetto del termine del 30 giugno e, in subordine, la sopravvenienza dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, al personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio per età, inabilità o decesso, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il comma 2 estende il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i cinquantacinque anni di età e i trentacinque anni di servizio utile, con domanda da produrre entro il 30 giugno dell’anno in cui sono maturate entrambe le anzianità.

I giudici osservano che l’elenco delle voci dell’indennità di buonuscita di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 non è suscettibile di interpretazione estensiva. Tuttavia la norma in esame estende espressamente il beneficio anche al personale che abbia chiesto il collocamento in quiescenza. Il ricorrente possiede i requisiti di età e di servizio, non specificamente contestati dall’ente, e pertanto gli va riconosciuto quanto disposto dai primi due commi della disposizione.

Sul termine del 30 giugno, il Tribunale richiama la sentenza del CGA n. 926/2022 e la Cons. St. sez. III n. 1231 del 2019. Il rispetto del termine è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, ai sensi del comma 3. Non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il termine e chi la presenta nelle annualità successive. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondare tale diversità, non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata.

Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, la disposizione riguarda l’applicazione dei sei scatti alla sola pensione e non al trattamento di fine servizio. Ove il beneficio sia richiesto ai fini pensionistici, è prevista un’adeguata copertura previdenziale; se richiesto ai soli fini dell’indennità di buonuscita, nessun obbligo di versamento è previsto e il beneficio resta a carico della fiscalità generale. Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo per l’INPS di ricalcolare l’indennità includendo i sei scatti, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono compensate per la natura interpretativa della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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