Recupero alloggio di servizio militare: decadenza dalla concessione e atti esecutivi differiti (TAR Lombardia n. 3771 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La concessione dell’alloggio di servizio individuale (A.S.I.) ai militari decade con la cessazione dell’incarico dal quale l’utente trae titolo, ai sensi dell’art. 281 del D. Lgs. n. 66 del 2010. Il recupero coattivo dell’immobile occupato sine titulo costituisce attività vincolata dell’Amministrazione militare, una volta accertata la perdita del titolo. Il differimento degli atti esecutivi previsto dall’art. 333, comma 6, del D.P.R. n. 90 del 2010 opera solo in presenza dell’insorgenza in altro personale del titolo a usufruire dell’alloggio, non richiedendo la norma alcun ulteriore presupposto. Il termine minimo di novanta giorni per il rilascio si intende rispettato quando l’ordine sia stato reiterato più volte nel tempo. La domanda di restituzione dei canoni maggiorati presuppone la contestazione degli atti che hanno accertato la decadenza, divenuti inoppugnabili.

Il Fatto

Il ricorrente, Maresciallo dell’Aeronautica Militare, aveva ottenuto nel 2006 la concessione di un alloggio di servizio A.S.I., nel quale ha continuato a vivere con la famiglia. Cessato definitivamente dal servizio nel novembre 2018, è stato destinatario di una serie di atti con cui il Comando della 1^ Regione Aerea ha dapprima accertato il venir meno del titolo alla concessione, poi lo ha collocato in una graduatoria per il recupero degli alloggi detenuti sine titulo, infine gli ha intimato il rilascio e, in difetto, l’ordine di recupero coattivo con termine al 24 marzo 2024.

Il ricorrente ha impugnato l’ordine e gli atti presupposti, sostenendo che l’occupazione sarebbe divenuta sine titolo solo dal congedo e chiedendo il ristoro del maggior canone corrisposto dal 2013 al 2018. Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto. In sede cautelare il TAR ha accolto la sospensiva e fissato l’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Sul primo motivo, il TAR ricostruisce la disciplina: l’art. 281 del D. Lgs. n. 66 del 2010 prevede che la concessione dell’alloggio decade con la cessazione dell’incarico, mentre l’art. 333 del D.P.R. n. 90 del 2010 regola il recupero, stabilendo che gli atti esecutivi sono differiti al momento in cui insorga in altro personale titolo a usufruire dell’immobile.

Il TAR ritiene che tale ultimo presupposto sia stato rispettato, essendo stata espressamente indicata la necessità di recuperare l’alloggio per riassegnarlo a personale in servizio ancora in attesa, in mancanza di altre unità disponibili. L’ordine di rilascio, del resto, è stato reiterato dal 2013 fino al gennaio 2024, senza che il ricorrente abbia mai riconsegnato l’immobile e in assenza di situazioni eccezionali idonee a giustificare una deroga: il recupero costituisce attività vincolata, come affermato nel precedente T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, 4 gennaio 2016, n. 19.

Quanto al secondo motivo, relativo al termine minimo di novanta giorni per il rilascio, il Collegio rileva che la data di cessazione del titolo è stata fissata al giugno 2013 e che gli ordini si sono succeduti nel novembre 2013, nel settembre 2023 e nel gennaio 2024. I tempi normativi risultano dunque ampamente rispettati, anche grazie all’ulteriore dilazione derivante dall’accoglimento dell’istanza cautelare.

Il TAR affronta infine la domanda risarcitoria, fondata sull’assunto che il canone maggiorato sarebbe stato applicato dal 2013, pur essendo lo status di sine titolo insorto solo nel 2018. La domanda è infondata: la comunicazione del novembre 2013, che ha decretato la perdita del titolo e assoggettato il ricorrente al canone maggiorato, non è mai stata contestata, né è stata impugnata la presupposta dichiarazione di cessazione dall’incarico. A fronte di atti presupposti pienamente legittimi e inoppugnabili, la restituzione della differenza non può essere accordata. Il Collegio richiama sul punto il parere del Consiglio di Stato n. 01034/2024.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in favore dell’Amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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