Scatti stipendiali computabili nel TFS anche in caso di dimissioni (TAR Piemonte n. 1484 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 spetta a tutto il personale delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, anche quando la cessazione dal servizio avvenga su domanda dell’interessato, purché sussistano il requisito anagrafico dei 55 anni e quello contributivo dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno fissato dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387 del 1987 non ha natura decadenziale, ma costituisce un mero onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. I sei scatti vanno inclusi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, avente natura di retribuzione differita, senza che rilevi il previo pagamento della contribuzione previdenziale richiesto dall’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, disposizione operante ai soli fini del trattamento pensionistico. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-bis per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, sono stati collocati in pensione a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’I.N.P.S., nel liquidare il trattamento di fine servizio, ha omesso di includere i sei scatti stipendiali tra le voci computabili, indicando zero alla voce relativa ai periodi di beneficio di legge. Le istanze di ricalcolo e le successive diffide non hanno prodotto alcun effetto.

I ricorrenti hanno quindi agito per l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. L’Istituto si è costituito eccependo la decadenza per mancato rispetto del termine del 30 giugno e, in subordine, prospettando l’illegittimità costituzionale della norma invocata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di decadenza. Il termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387 del 1987 non trova appiglio testuale in alcuna norma che ne sancisca la perentorietà, e la sua lettura congiunta con il comma 3 ne rivela la funzione di mero onere, strumentale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Attribuirgli carattere decadenziale determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra chi presenta domanda entro il termine e chi si attivi nelle annualità seguenti. Cons. Stato, Sez. II, n. 2979 e n. 2982 del 2023 e Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019 confortano tale lettura.

Nel merito, il Tribunale ha aderito all’indirizzo dominante formatosi dopo un lungo contrasto giurisprudenziale, richiamando le pronunce del C.G.A.R.S. n. 926 del 2022 e di Cons. Stato, Sez. II, n. 3909, 3910, 3912 e 3914 del 2023, oltre a n. 4844 del 2023. L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66 del 2010 lascia fermo l’art. 6-bis per tutte le Forze di polizia, nel quadro dell’omogeneizzazione del trattamento del comparto sicurezza. La nozione di forze di polizia, richiamata dall’art. 16 della legge n. 121 del 1981, comprende gli appartenenti a qualifiche equiparate senza distinzione tra ordinamento civile e militare.

Quanto all’ambito oggettivo, il comma 2 dell’art. 6-bis riconosce il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza con i richiesti requisiti anagrafici e contributivi, sicché anche la cessazione a domanda fa sorgere il diritto. Non osta l’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, che opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita, avente natura di retribuzione differita.

Il Collegio ha infine dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, poiché la fattispecie ricade ex se nell’ambito di applicazione della norma, senza necessità di interpretazione estensiva, e il generico richiamo all’evoluzione del sistema previdenziale non è sufficiente a sostenere il vaglio di irragionevolezza. Il ricorso è stato accolto, con condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione dell’indennità e al pagamento delle differenze, oltre interessi; la rivalutazione monetaria è stata esclusa in forza dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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