Sei scatti stipendiali a fini TFS per tutte le forze di polizia (TAR Lombardia n. 389 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, spetta a tutto il personale delle forze di polizia, sia di ordinamento civile sia di ordinamento militare, e non è riservato alla sola Polizia di Stato. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che assoggetta a onere contributivo il beneficio in caso di collocamento in congedo a domanda, opera ai soli fini pensionistici ed è pertanto inapplicabile alla liquidazione del trattamento di fine servizio. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 ad opera dell’art. 2268 cod. ord. mil. non determina la reviviscenza della previgente formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma l’applicazione dell’art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare.
Il Fatto
Con ricorso collettivo nove ex appartenenti alla Guardia di Finanza e quattro ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri hanno chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. I ricorrenti espongono di essere cessati dal servizio a domanda, dopo più di trentacinque anni di servizio e dopo i cinquantacinque anni di età.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo, l’inammissibilità della domanda dei quattro ex appartenenti all’Arma per mancata citazione del Comando Generale e il proprio difetto di legittimazione passiva. L’INPS ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, il difetto del requisito soggettivo — non appartenendo i ricorrenti alla Polizia di Stato — e la decadenza, chiedendo nel merito il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie anzitutto la richiesta di estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti la controversia deve essere instaurata, richiamando TAR Milano, IV, 28 gennaio 2022, n. 193 e Consiglio di Stato, III, 22 febbraio 2019, n. 1231. Rigetta invece l’analoga istanza dell’INPS, che è l’Amministrazione dotata di competenza in materia; ne segue l’irrilevanza dell’omessa notificazione al Ministero della difesa.
Quanto all’inammissibilità del ricorso collettivo, rilevabile d’ufficio, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti, essendo le domande identiche nel petitum e nella causa petendi e coincidendo i motivi proposti, secondo Consiglio di Stato, sez. III, 8 marzo 2023, n. 2470.
Nel merito, la questione riguarda il regime di attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia a ordinamento militare. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e aderisce alla prevalente giurisprudenza amministrativa, che richiama (Consiglio di Stato, sez. II, 11 aprile 2024, n. 3317, e altre), riconoscendo il beneficio a tutti gli appartenenti delle forze di polizia, di ordinamento civile e militare. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 è dettato ai soli fini pensionistici ed è inapplicabile alla liquidazione del TFS. Il beneficio è disciplinato dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento del comparto difesa e sicurezza.
Il Tribunale esclude poi che l’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 comporti la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 nella formulazione che limitava il beneficio, non avendo l’abrogazione effetto ripristinatorio salvo espressa indicazione. Quanto all’ambito soggettivo, l’art. 16 l. n. 121/1981 include tra le forze di polizia, oltre alla Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza.
Sull’eccezione di decadenza, nessuna conseguenza può derivarsi dal mancato rispetto del termine per la domanda di collocamento in quiescenza, attesa l’ambiguità della disposizione e il riferimento testuale ai presupposti sostanziali del beneficio. Il ricorso è pertanto accolto; l’INPS è condannato alla rideterminazione dell’indennità entro sessanta giorni, con inclusione dei sei scatti nella base di calcolo, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria e spese liquidate in favore dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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